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Che cos’è VeRA?

Il VeRA (Verifica Regolarità Aziendale) è un software che utilizza un algoritmo di analisi sui dati finanziari ed economici dei contribuenti per trovare discrepanze e, quindi, possibili evasori fiscali.

Consente, solo ed esclusivamente, all’Agenzia delle Entrate di avvalersi di altre banche dati per individuare e verificare posizioni che richiedano un controllo fiscale da parte dell’Agenzia stessa e della Guardia di Finanza, al fine di far emergere tempestivamente eventuali evasioni fiscali (art. 1, commi 682 e 683 della Legge di bilancio 2020 del 27 dicembre 2019, n. 160).

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Il nuovo strumento risulta essere molto importante per il contrato all’evasione fiscale ma non è ancora del tutto chiara la sua architettura; per conoscerlo, possiamo solo basarci sulla circolare n. 21/E del 20 giugno 2020.

Analisi del rischio basata sui dati dell’Archivio dei rapporti finanziari

L’analisi del rischio si basa sui dati presenti nell’Archivio dei rapporti con operatori finanziari.

L’analisi del rischio di evasione sarà elaborata mediante l’applicativo VeRA (Verifica Regolarità Aziendale); si basa sui dati dell’Archivio dei rapporti e su nuove liste selettive elaborate dal Settore Analisi del Rischio e Ricerche per la tax compliance della Divisione Contribuenti.

Gli elenchi sono elaborati con specifici criteri di rischio, basati sull’utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari all’Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria; permetteranno a ciascuna Direzione regionale e provinciale di focalizzare le attività di controllo su soggetti con il più alto rischio di evasione.

Tra gli elenchi ce ne è uno relativo agli enti associativi che hanno usufruito, in modo indebito, delle agevolazioni previste per le quote associative e per i contributi versati dagli associati e dai partecipanti e transitati sui conti correnti (articolo 148 del Tuir e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

Questa lista riporta gli enti associativi, anche se non hanno compilato il modello EAS, che hanno indebitamente fruito della disponibilità delle quote associative e dei contributi versati dagli associati e partecipanti, risultanti dai dati delle movimentazioni finanziarie registrate sui conti correnti (articolo 148 del Tuir e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

Lo scopo di tutto questo è quello di verificare la lista elaborata dall’algoritmo, rilasciando una comunicazione sull’esito di ogni controllo effettuato da condividere all’interno del software VeRA (Verifica Regolarità Aziendale).

Le comunicazioni serviranno a migliorare, tramite l’acquisizione di dati di riscontro, le potenzialità che offre questo software.

Archivio dei rapporti con operatori finanziari

È stato introdotto con il Decreto legge Salva Italia (Dl 201/2011) e obbliga gli operatori finanziari a comunicare all’Anagrafe tributaria (Archivio dei rapporti con operatori finanziari), le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi.

La comunicazione avviene tramite l’infrastruttura SID (Sistema di Interscambio flussi Dati) in rispetto delle segnalazioni dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Raccomandazioni agli operatori finanziari formulate dal Garante per la protezione dei dati personali) e si affianca a quella relativa all’Anagrafe dei rapporti finanziari (provvedimenti del 19 gennaio 2007 e del 29 febbraio 2008).

Per inviare i dati all’Archivio è necessario comunicare l’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) al REI (Registro Elettronico degli Indirizzi), secondo le modalità per le Indagini finanziarie.

Le comunicazioni delle informazioni mensili (aperture e cessazioni di rapporti) e annuali (saldi, movimenti e altri dati contabili) devono essere fatte in base al tracciato e alle specifiche tecniche stabilite per l’infrastruttura SID (provvedimento del 25 gennaio 2016 e allegato 1, allegato 2, allegato 3, allegato 4).

Modello EAS

Il modello deve essere compilato dagli enti associativi privati che desiderano usufruire dell’agevolazione tributaria (quote, contributi e corrispettivi) sui redditi non imponibili (dati e notizie rilevanti ai fini fiscali) derivanti dall’attività svolta.

È un modello che permette l’agevolazione tributaristica (quote, contributi e corrispettivi) sui redditi non imponibili (dati e notizie rilevanti ai fini fiscali) derivanti dall’attività svolta dagli enti associativi privati.

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

  • gli enti associativi dilettantistici che non svolgono attività commerciale e iscritti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano);
  • le associazioni pro-loco in regime agevolato che hanno proventi inferiori a 250.000,00 € (l. n° 398/1991 – Regime speciale IVA e imposte dirette);
  • le organizzazioni di volontariato iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • le Onlus (d.lgs. 460/1997);
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale.

Il modello deve essere inviato in via telematica dall’interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.

In caso di modifiche, deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Nel caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione Perdita dei requisiti.

Chi comunica i dati

La comunicazione viene fatta dai seguenti operatori finanziari:

  • Banche;
  • Poste Italiane;
  • Intermediari finanziari;
  • Imprese di investimento;
  • Organismi di investimento collettivo del risparmio;
  • Società di gestione del risparmio;
  • Ogni altro operatore finanziario.

I tempi della comunicazione dei dati variano per anno (entro il 15 febbraio dell’anno successivo) e per mese (entro il mese successivo all’apertura o alla cessazione del rapporto finanziario).