Che cos’è il regime dichiarativo?
È il regime fiscale applicato agli investitori che aprono un deposito titoli (conto trading, ecc.) presso un broker estero che, a sua volta, gli verserà i proventi lordi (derivanti sia dalle vendite degli strumenti) senza alcuna ritenuta d’imposta.
I proventi ricevuti, dall’attività di investimento, dovranno essere dichiarati nella Dichiarazione dei Redditi indicando i proventi percepiti dall’attività di investimento in regime dichiarativo, andando ad indicare i redditi di capitale di fonte estera ed i redditi diversi di natura finanziaria in regime dichiarativo e, successivamente, pagando la relativa imposta (26% sui proventi percepiti).
I proventi da dichiarare sono:
- i redditi diversi (plusvalenze):
- i redditi di capitale di fonte estera (interessi, dividendi, cedole);
- i redditi ordinari (plusvalenze da ETF non-armonizzati, che non vanno a tassazione separata).
In questo regime l’intermediario finanziario, con cui opera l’investitore, non funge da sostituto di imposta, se:
- si opera con un intermediario finanziario residente in Italia e l’investitore scelga di operare con il regime dichiarativo;
- non si operi con intermediari finanziari non residenti in Italia (e non dotati di una stabile organizzazione in Italia)
Per i redditi diversi (natura finanziaria da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%) occorre tenere in considerazione che:
- una tassazione annualmente nell’anno successivo a quello di realizzo (dichiarazione dei redditi);
- che le imposte siano versate in dichiarazione dei redditi, sull’intero ammontare dei proventi, incluse le eventuali imposte;
- l’obbligo di rivolgerti ad un professionista (Commercialista) per il calcolo di plus e minus e per tutti gli adempimenti fiscali (dichiarazione dei redditi);
- la compensazione durante l’anno minus e plusvalenze realizzate pagando le imposte l’anno successivo;
- la gestione delle operazioni di calcolo è a carico del contribuente e richiede costi per trasformare le transazioni in dati utili per la dichiarazione dei redditi, oltre ai costi del professionista;
- che il calcolo delle plusvalenza/minusvalenza complessiva, da assoggettare a tassazione, sia fatto con il metodo LIFO (Last In First Out);
- la possibilità di compensare le plusvalenze realizzate con le minusvalenze realizzate (nell’anno in corso) e di riportare a nuovo le minusvalenze eccedenti, compensabili con plusvalenze successive entro 4 anni (quadro RT della dichiarazione dei redditi);
- l’obbligo di monitoraggio fiscale in dichiarazione dei redditi.
Secondo il TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), il regime dichiarativo, ha come oggetto i redditi diversi ottenuti, dal contribuente, grazie alla differenza tra corrispettivo percepito e costo d’acquisto riconosciuto fiscalmente (art. 67 e seguenti).
Quando è obbligatorio
È obbligatorio quando si opera con intermediari finanziari esteri (broker o intermediari finanziari) che non hanno la funzione di sostituto d’imposta in Italia (non residenti in Italia, senza stabile organizzazione in Italia).
In questi casi l’investitore, o tramite l’intervento di un Commercialista esperto, è chiamato all’onere di reperire la documentazione da parte dell’intermediario e rielaborare questi dati in informazioni utili per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Non si deve dimenticare che l’investitore è obbligato al rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere detenute nel periodo di imposta (D.L. n. 167/90, convertito poi dalla Legge n. 227/90) ed obbliga i contribuenti a monitorare in dichiarare il possesso delle attività finanziarie estere detenute tramite la compilazione del quadro RW del modello Redditi P.F. per l’indicazione di ogni tipologia di investimento finanziario detenuto all’estero.
Per ogni tipologia di investimento finanziario il contribuente è chiamato a determinare e versare l’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere) che è applicabile alle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti finanziari presso intermediari esteri (2 per mille del valore delle attività stesse e si versa una volta all’anno in sede di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi).
Vantaggi e svantaggi
l vantaggio è dato dall’arco temporale sulla plusvalenza ottenuta perché l’investitore andrà a versare le imposte (autonomamente calcolate in dichiarazione dei redditi) soltanto nell’anno successivo e nel frattempo l’investitore ha la possibilità di reinvestire in modo produttivo il guadagno in conto capitale ottenuto.
Lo svantaggio è dato dalla complessità gestionale perché questo regime comporta una serie di obblighi formali e sostanziali per il contribuente che sono in misura direttamente proporzionale al numero di operazioni finanziarie effettuate (maggiore è il numero di operazioni/transazioni effettuate più complessa è la gestione delle operazioni per la determinazione della plusvalenza/minusvalenza e degli altri dati utili da inserire in dichiarazione dei redditi).