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Che cos'è il regime forfettario?

Il regime forfettario è un regime agevolato che interessa le persone fisiche e le imprese familiari (con alcune eccezioni) esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione secondo la normativa vigente.

All’inizio dell’attività, si può esercitare l’opzione di adesione utilizzando il modello AA9/12 (inizio attività IVA) dell’Agenzia delle Entrate.

Se l’attività è stata avviata nell’anno precedente (ricavi non superiori ad 85.000,00 € salvo tutti gli altri requisiti) si può optare per l’adesione nel rigo VO33 del quadro VO della Dichiarazione IVA relativa all’anno fiscale appena concluso:

  • colonna 1: adesione;
  • colonna 2: revoca di adesione.

Determinare il reddito nel regime forfettario

Per determinare il reddito, nel regime forfettario, si esegue il calcolo sui ricavi o compensi percepiti, nel periodo di imposta preso in esame, applicando il coefficiente di redditività (codice ATECO) e detraendo i contributi obbligatori versati per legge nel periodo di imposta.

Nota

Nel caso di inizio attività il limite di 85.000,00 € va ridotto in proporzione ai mesi di operatività dividendo il limite per i giorni che compongono un anno fiscale (in Italia sono 365 giorni) e moltiplicare il risultato per i giorni di attività effettiva (vengono considerati anche i festivi).

Il valore del reddito si inserisce nelle specifiche sezioni del quadro LM della dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche:

  • Sezione I: viene inserito il reddito delle start-up relativo ai soli primi 5 anni dell’attività e soggetto all’imposta sostitutiva del 5%;
  • Sezione II: viene inserito il reddito del regime forfettario soggetto all’imposta sostitutiva del 15%.

Per le start-up, l’imposta sostitutiva è pari al 5% della base imponibile, per i primi cinque anni, dal 6° anno in poi l’imposta aumenta al 15%.

I costi sostenuti nell’esercizio non possono essere dedotti dal reddito, tranne i contributi previdenziali versati, che vanno indicati nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche.

Il regime agevolato si intende in franchigia dell’IVA, poiché la relativa imposta sostituisce:

  • IVA;
  • IRPEF;
  • addizionali comunale;
  • addizionali regionale;

Col regime forfettario il titolare non è sostituto di imposta, non applica la ritenuta di acconto se è professionista, né la trattiene e la versa per altri.

Per questo regime, viene esclusa l’applicazione degli indici ISA (Indici Sintetici di Affidabilità).

Accedere al regime forfettario

I requisiti, per l’accesso al regime forfettario, sono verificati con riferimento all’anno di imposta precedente rispetto a quello per il quale si chiede l’accesso al regime e si basano su:

  • ricavi o compensi non superiori a 85.000,00 € su base annua;
  • ammontare complessivo delle spese sostenute per lavoro accessorio, dipendente o collaboratore per un importo annuo non superiore a 20.000,00 € euro lordi;
  • senza limite nel caso di acquisto di beni strumentali.

In caso di più attività, si deve fare attenzione a non superare il limite massimo di 85.000,00 € considerando la somma del fatturato dei singoli codici ATECO.

Nota

Nel caso di superamento del limite sono state previste due possibilità in base all'extra soglia fattura:

  • entro 100.000,00 € (ma oltre il limite stabilito): si rimane nel regime forfettario per l'anno in corso e basta versare l'imposta sostitutiva prevista ma l'anno successivo sei obbligato ad adottare il regime ordinario se vuoi proseguire con l'attività;
  • oltre 100.000,00 €: vieni automaticamente escluso dal regime forfettario e verrai in automatico inserito nel regime ordinario e questo ti obbligherò ad applicare l'IVA.

Per poter rientrare nel regime forfettario dovrai rientrai nei requisiti richiesti dalla normativa vigente dopo 2 anni.

Non a tutti risulta conveniente adottare il regime forfettario.

È consigliato alle imprese individuali o liberi professionisti che non devono sostenere, nell’arco dell’anno, ingenti costi di gestione.

Casi di esclusione dal regime forfettario

I casi di esclusione dal regime forfettario sono le imprese che:

  • si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o del regime forfettario per la determinazione del reddito, nella circolare n: 10/E trovi l'elenco completo;
  • effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili (art. 10, comma 1, numero 8, del d.P.R. 633/1972) ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi (art. 53, co. 1, del d.l. 331/1993);
  • non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale;
  • nell’anno precedente abbiano percepito redditi da lavoro dipendente e/o assimilati (artt. 49 e 50 del TUIR) di importo superiore a 30.000,00 €, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato, sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito da pensione o un reddito da lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro.

Non si può applicare il regime forfettario a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti previsti dalla legge.

Esonero scritture contabili per il forfettario

I contribuenti del regime forfettario sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate:

  • della dichiarazione IVA;
  • delle liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti che si avvalgono del regime forfettario usufruiscono di una serie di vantaggi quali non versare l’IVA, non presentare Certificazioni Uniche annuali ed il modello 770, in quanto non sono sostituti d’imposta, non applicare le disposizioni relative alla fatturazione elettronica (tranne nei confronti della Pubblica Amministrazione).

Sono obbligati a numerare e conservare le fatture di acquisto e le bolle doganali, ad effettuare la certificazione dei corrispettivi, ad integrare le fatture in cui risultino debitori d’imposta con la relativa Iva che dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo all’operazione senza possibilità di detrazione, obbligo della fatturazione elettronica solo nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Esonero fatture elettroniche per il forfettario

Dal 1° luglio 2022 le fatture elettroniche sono obbligatorie anche per chi usufruisce del regime forfettario; ne sono esonerati solo i contribuenti che non hanno superato le soglie (d.l. n. 36/2022, decreto PNRR 2); per fatture con importi superiori ad 77,47 € occorre applicare una marca da bollo di 2,00 €, da pagare tramite modello F24, con scadenza trimestrale in quanto si tratta di fatture emesse in franchigia di IVA.

Contributi previdenziali per il forfettario

Col regime forfettario, i contribuenti possono richiedere la riduzione dei contributi al 35%, sia sulla parte fissa che su quella variabile. I contributi devono essere versati in quattro rate trimestrali con scadenza 16.05, 20.08, 16.11 e 16.02 dell’anno successivo.

I contributi INPS, versati complessivamente nel periodo di imposta, possono essere dedotti dal reddito di impresa o di lavoro autonomo inserendoli nel quadro LM della dichiarazione dei redditi.

I premi INAIL invece seguono l’assoggettamento ordinario previsto per legge come i normali esercenti imprese e professionisti, quindi senza alcuna riduzione.

Natura IVA per i forfettari

Il profilo fiscale per un contribuente in regime forfettario è rappresentato dal codice RF019 (art.1, commi 54-89, legge n. 190/2014).

A questo profilo fiscale, RF019, bisogna aggiungere la natura IVA codice generico N2.2 non soggette – altri casi.

Data la complessità in materia, si consiglia sempre un confronto con il proprio consulente fiscale (Commercialista, Tributarista, Esperto contabile e Ragioniere).

Fattura elettronica

Chi sta adottando questo regime deve emettere fattura elettronica se nell'anno precedente la somma delle fatture emesse è oltre i 25.000,00 € se invece nell'anno precedente la somma delle fatture emesse è inferire ai 25.000,00 € si può procedere con la fattura ordinaria (cartacea).

Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica, per il regime forfettario, è esteso a tutti completa:

  • dei dati del mittente e del destinatario;
  • della nomenclatura e dell’importo del bene ceduto o del servizio prestato;
  • del bollo virtuale da 2,00 €;
  • eventuale rivalsa per la cassa previdenziale.

A ciò da aggiungere il codice natura generico N2.2 (non soggette – altri casi) per l’esenzione IVA e il codice destinatario (0000000 per i soggetti privati) o la PEC.

La numerazione della prima fattura elettronica emessa dovrà essere progressiva all'ultima fattura cartacea emessa senza lasciare vuoti.

Nota

Nel caso di ricezione d'avviso Ricevuta RC da parte dello SdI (Sistema di Interscambio) non è possibili modificare la numerazione della stessa ma è possibile emettere una nota di variazione (di credito o di debito) cioè un documento che la rettifichi.

Fatto questo ricordati poi di correggere l'errore nelle successive emissioni e ricordati che anche le note di variazioni devono avere il loro progressivo univoco.

È importante ricordare che la fattura elettronica va emessa entro 12 giorni dalla ricezione del pagamento, pena sanzioni di importo variabile in base al caso specifico.