Che cos’è la Tonnage Tax?
La tonnage tax (imposta sul tonnellaggio) è un meccanismo di tassazione opzionale forfettaria sul reddito imponibile. È applicata alle compagnie marittime di navigazione costituite come S.p.A. (Società per Azioni), S.a.p.A. (Società in accomandita per Azioni), S.r.l. (Società a responsabilità limitata), Soc. Coop. (Società Cooperative), Società in mutua assicurazione, S.n.c. (Società in nome collettivo) e S.a.s. (Società in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato italiano, nonché alle società con stabile organizzazione in Italia, anche se non residenti.
L’obbiettivo della tonnage tax è la riduzione delle asimmetrie fiscali tra la flotta italiana e le flotte europee.
La valutazione viene fatta sull’intera flotta gestita dallo stesso gruppo di imprese (art. 2359 cc); il calcolo dell’imponibile viene fatto a forfait per le navi con le seguenti caratteristiche:
- iscrizione al Registro Internazionale;
- con tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta;
- sono di proprietà e armate dalla società per cui operano;
- destinate all’attività del trasporto merci, del trasporto passeggeri, del soccorso in mare, del rimorchio in mare, del trasporto e della posa in opera di impianti offshore e dell’assistenza marittima in alto mare.
Rientrano anche le società non residenti in Italia ma che hanno una stabile organizzazione, sempre, in Italia.
La tonnage tax non è compatibile con il regime opzionale del consolidato nazionale o mondiale perché entrambi si determinano in base al reddito imponibile ai fini IRES.
L’imposta sul tonnellaggio, oggi in vigore in molti Paesi, fu applicata per la prima volta in Grecia, nel 1957.
Aderire al regime
Il Dl n. 175/2014, specifica che l’adesione al regime della tonnage tax dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo di imposta e, comunque, entro tre mesi dall’adesione.
Il modello Comunicazioni per i regimi di Tonnage tax, Consolidato, Trasparenza e per l’opzione IRAP va presentato dalla Società:
- controllante: entro 3 mesi dall’evento che ha determinato la variazione del gruppo in regime di tonnage tax;
- consolidante: entro 30 giorni:
- dal verificarsi dell’evento che ha determinato l’interruzione della tassazione di gruppo;
- dal termine di presentazione della dichiarazione dell’ultimo periodo di imposta del triennio, in caso di mancato rinnovo dell’opzione per il regime di Consolidato;
- dalla risposta all’interpello del contribuente per la continuazione del regime di Consolidato, in caso di conferma dell’opzione;
- partecipata:
- entro 30 giorni dall’evento che ha determinato la perdita di efficacia dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale;
- entro il periodo d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione straordinaria, in caso di conferma dell’opzione per il regime di Trasparenza fiscale.
È possibile aderire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale (art. 5 del d.lgs. n. 446/97).
La comunicazione deve essere presentata dalla controllante all’Amministrazione finanziaria in via telematica entro tre mesi dall’adesione.
Come si calcola
L’imposta sul tonnellaggio risulta una delle principali sovvenzioni marittime. Viene calcolata in base alla stazza netta dell’intera flotta in esercizio o in uso di proprietà di una singola società, permettendo, in questo modo, una tassazione minore di quella ordinaria.
La tassazione si basa sul tonnellaggio netto; è una variabile internazionale utilizzata da organismi di certificazione indipendenti che determinano la capacità di trasporto delle navi.
Poiché l’imposta percepita è indipendente dal volume di materiale trasportato e dal risultato operativo di una compagnia di navigazione, è meno complessa da gestire per il fisco e le compagnie di navigazione.
Il reddito si calcola sulla base di un importo fisso giornaliero applicando i seguenti quattro coefficienti:
- sotto le 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 € per tonnellata;
- tra le 1.001 e le 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 € per tonnellata;
- tra le 10.001 e le 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 € per tonnellata;
- sopra le 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 € per tonnellata.
L’applicazione permette di ricavare l’importo giornaliero del reddito, parametrato al tonnellaggio, moltiplicato per i giorni di utilizzo della nave.
Vanno aggiunte le plusvalenze derivati dalla cessione a titolo oneroso di una o più navi già in proprietà dell’utilizzatore in un periodo d’imposta precedente a quello di prima applicazione del regime.
La plusvalenza fiscale è data dal minore importo tra la plusvalenza latente lorda e la plusvalenza realizzata al momento della cessione.
Durata della tonnage tax
L’agevolazione fiscale ha una durata fissa di 10 esercizi, tacitamente rinnovabile per altri 10 anni ed è possibile effettuare una revoca dal regime.
Non è possibile applicare differenti regimi in un gruppo di società controllate; l’adozione del regime di tonnage tax ha effetto anche nei confronti della controllata che non aderisce o della controllata che in passato aveva aderito e che al momento della richiesta era tornata al regime ordinario.
La comunicazione deve essere presentata dalla controllante all’Amministrazione finanziaria in via telematica entro tre mesi dall’adesione.