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Che cos'è la nota di credito?

La nota di credito è lo strumento che viene utilizzato per correggere una fattura.

Nello specifico, quando l’importo addebitato in fattura è più alto di quello realmente dovuto si parla di nota di credito mentre si parlerà di nota di debito nel caso opposto.

La nota di credito è un documento attestante un credito da parte del cliente nei nostri confronti (come storno dell’errato conteggio in precedenza effettuato in fattura) e, la nota di debito rappresenta un debito che il cliente ha nei nostri riguardi.

Generalmente l’emissione di una nota di variazione si rende necessaria quando:

  • è stata calcolata un’imposta non corretta;
  • la base imponibile inserita in fattura non è corretta;
  • viene applicata un’aliquota IVA non corretta;
  • viene applicato uno sconto per materiale dichiarato difettoso dal cliente;
  • non si è inserito in fattura lo sconto già concordata col cliente;
  • il contratto è annullato o rescisso.

La nota di credito rappresenta uno strumento per rettificare le fatture già emesse con errori nel calcolo dell’imponibile e dell’IVA.

Nota di variazione

Una nota di credito (genericamente nota di variazione) è identica ad una fattura, con la data di emissione e la numerazione progressiva della nota di credito; al posto del termine fattura n° va inserito il termine nota di credito n° e indicato il riferimento alla fattura dalla quale scaturisce per lo storno dell’importo indicato relativo alla fattura stessa.

In quanto documento fiscale, la nota di variazione deve essere annotata sia nel Registro IVA che nel Libro Giornale perché è un documento valido fiscale.

Quando si esegue una modifica, attraverso questo strumento fiscale, si modifica anche l’importo relativo all’IVA da versare.

Casi di utilizzo

Secondo la Legge IVA (art. 26 del d.P.R. 633/72), se a seguito di:

  • Dichiarazione di nullità;
  • Annullamento;
  • Revoca;
  • Risoluzione;
  • Rescissione e simili;
  • Mancato pagamento (parziale/totale) per procedure concorsuali;
  • Procedure esecutive rimaste infruttuose;
  • Applicazione di sconti o abbuoni previsti da contratto.

Viene meno (totalmente o parzialmente) un’operazione o se ne riduce l’ammontare imponibile, il cedente del bene (o della prestazione) ha il diritto di detrarre l’imposta relativa alla suddetta variazione.

Questo è possibile per i casi in cui è già stata emessa la fattura successivamente alla registrazione in prima nota.

Le correzioni hanno il limite temporale di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile se, ovviamente, dipendono da un accordo tra le parti o in caso di inesattezze in fattura.

Nel caso di mancato incasso su una fattura già emessa si può evitare il pagamento dell’imposta.