Che cos’è la partita IVA?
La partita IVA è un codice composto da 11 numeri e identifica in modo univoco, presso l’Agenzia delle Entrate, le società e chi esercita un’attività o una professione; oltre ad identificare le attività di business, il codice viene utilizzato per il pagamento dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto).
È obbligato ad aprirla chiunque voglia svolgere un’attività con compensi annui superiori ai 5.000 €.
Rilascio del codice
I soggetti iscritti al Registro delle imprese o al REA (Registro delle notizie economiche e amministrative) devono presentare la dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12 e modello AA7/10) utilizzando la Comunicazione Unica.
I soggetti iscritti al Registro delle imprese e al REA (Registro delle notizie economiche e amministrative) devono presentare la dichiarazione di inizio attività secondo le istruzioni allegate al modello AA9/12 o al modello AA7/10.
I soggetti non residenti che intendono identificarsi direttamente in Italia ai fini IVA devono presentare la dichiarazione di identificazione diretta (modello ANR/3) al Centro Operativo di Pescara, direttamente o per posta.
Centro operativo di Pescara
È a sede distaccata dell’Agenzia delle Entrate competente nelle richieste di mutua assistenza formulate da Stati esteri nei confronti di debitori non residenti e non domiciliati fiscalmente, già identificati o privi di identificativo fiscale in Italia.
Dopo aver ricevuto ed esaminato la documentazione procede al recupero dei crediti affidando la riscossione delle somme richieste tramite Agenti della riscossione iscritti a ruolo anche tramite l’esecuzione forzata in accordo con l’Agenzia delle Entrate e l’ADM (Agenzia Dogane Monopoli).
Questo comportamento si basa sul principio di proprietà del credito, lo Stato che riceve la richiesta di recupero del credito tributario adotterà tutti gli strumenti a sua disposizione in materia di recupero come se si trattasse di crediti tributari propri.
Presentare la dichiarazione
Esistono 3 diverse modalità di presentazione del modulo:
- presentare il modello all’Agenzie delle Entrate;
- compilare e inviare il modulo online tramite PEC (posta elettronica certifica) e la firma digitale sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- inviare una raccomandata A/R (ricevuta di ritorno) con il modulo e copia di un documento valido.
All’interno del modulo, bisogna indicare il codice ATECO (ATtività ECOnomiche).
La partita IVA può avere quattro tipologie:
- Persone fisiche;
- Persone non fisiche;
- Persone non fisiche senza partita IVA;
- Persone in regime forfettario.
Persone fisiche
Le imprese individuali e i lavoratori autonomi devono compilare il modello AA9/12 e la SCIA (Segnalazione Certificata di modello di inizio attività).
In alternativa alla SCIA, i contribuenti iscritti nel Registro delle Imprese o nel REA (Registro delle notizie economiche e amministrative) possono avvalersi della Comunicazione Unica d’Impresa.
La Comunicazione Unica permette di compilare il modello AA9/12 e inviare il tutto in via telematica o su supporto informatico al Registro delle imprese.
È possibile, invece, utilizzare il modello AA9/12 se non iscritti nel Registro delle imprese o nel REA, da presentare entro 30 giorni dalla data di inizio attività:
- di persona o tramite delega all’Agenzia delle Entrate in duplice copia;
- con una raccomandata allegando la copia di un documento del dichiarante e una copia del modello all’Agenzia delle Entrate (fa fede la data di spedizione e non quella di ricezione);
- per trasmissione telematica.
Operazioni intracomunitarie
Le partite IVA possono svolgere operazioni intracomunitarie se inclusi nell’archivio VIES (VAT Information Exchange System).
È possibile aderire al VIES al momento di presentare la SCIA oppure in un secondo momento.
Variazione o Chiusura
In caso di variazione o chiusura, si deve compilare il modello AA9/12 e presentarlo entro 30 giorni con le stesse modalità previste per l’inizio attività; indicare il codice ATECO.
La chiusura d’ufficio è prevista se nei tre anni precedenti non è stato registrato alcun documento fiscale. L’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione sulla chiusura d’ufficio della partita IVA.
Persone non fisiche
I soggetti diversi dalle persone fisiche devono compilare il modello AA7/10 e la SCIA (Segnalazione Certificata di modello di inizio attività).
I contribuenti iscritti nel Registro delle imprese o nel REA (Registro delle notizie economiche e amministrative) possono utilizzare solo la Comunicazione Unica d’Impresa.
La Comunicazione Unica permette di compilare il modello AA9/12 e inviare il tutto in via telematica o su supporto informatico al Registro delle imprese.
È possibile, invece, utilizzare il modello AA7/10 per i contribuenti non iscritti nel Registro delle imprese o nel REA, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di inizio attività:
- di persona o tramite delega all’Agenzia delle Entrate in duplice copia;
- con una raccomandata, allegando la copia di un documento del dichiarante e una copia del modello all’Agenzia delle Entrate (fa fede la data di spedizione e non quella di ricezione);
- per trasmissione telematica.
Operazioni intracomunitarie
Le partite IVA possono svolgere operazioni intracomunitarie se inclusi nell’archivio VIES (VAT Information Exchange System).
È possibile aderire al VIES al momento di presentare la SCIA oppure in un secondo momento.
Variazione o Chiusura
In caso di variazione o chiusura, si deve compilare il modello AA9/12 e presentarlo entro 30 giorni con le stesse modalità previste per l’inizio attività; indicare il codice ATECO.
La chiusura d’ufficio è prevista se nei tre anni precedenti non è stato registrato alcun documento fiscale. L’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione sulla chiusura d’ufficio della partita IVA.
Persone non fisiche senza partita IVA
Queste figure non sono obbligate alla presentazione della SCIA (enti, associazioni, fondazioni, condomini, parrocchie, ecc.), perché non svolgono attività rilevanti ai fini dell’IVA; sono obbligati ad avere solo il codice fiscale.
Il codice fiscale è formato da 11 caratteri numerici, di cui:
- i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo;
- i successivi 3 rappresentano il codice identificativo dell’ufficio;
- l’ultimo funge da controllo.
Per richiedere il codice fiscale si utilizza il modello AA5/6 che può essere presentato:
- di persona o tramite delega all’Agenzia delle Entrate in duplice copia;
- con una raccomandata allegando la copia di un documento del dichiarante e una copia del modello all’Agenzia delle Entrate (fa fede la data di spedizione e non quella di ricezione).
Variazione o Chiusura
Per la variazione dei dati, si utilizza il modello AA5/6 con l’invio telematico anche nel caso di estinzione, fusione, concentrazione e trasformazione.
Regime forfettario
Il regime forfettario è un regime agevolato; prevede delle semplificazioni contabili ai fini dell’IVA e consente la determinazione forfetaria del reddito da assegnare ad una sola imposta.
È fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione in possesso dei requisiti stabiliti:
- limite dei ricavi: da 25 mila a 85.000 euro;
- spese per lavoro dipendente e assimilati: non oltre i 5.000,00 € euro lordi;
- beni strumentali: costo totale non superiore ai 20.000,00 €.