Che cos’è il registro IVA?
Il registro IVA è uno strumento necessario per il controllo delle operazioni fiscali effettuate e per la liquidazione dell’IVA.
Si dividono in registro delle fatture emesse, registro delle fatture di acquisto e registro dei corrispettivi.
La registrazione viene numerata in modo progressivo con scritture in partita doppia.
È un passaggio obbligatorio e successivo alla fatturazione; la registrazione degli acquisti e delle vendite consentirà, successivamente, di effettuare il calcolo per la liquidazione dell’IVA, determinando il credito o il debito che il contribuente ha nei confronti dello Stato.
Tipologie e caratteristiche
Come detto all’inizio del paragrafo, i registri IVA si dividono in 3 tipologie:
- registro fatture di vendita;
- registro fatture di acquisto;
- registro dei corrispettivi.
Registro per le fatture di vendita
All’interno del registro IVA delle fatture di vendita, la registrazione delle forniture dei servizi o prodotti va indicata in ordine progressivo con le seguenti informazioni:
- numero progressivo;
- la data in cui le fatture sono state emesse;
- i dati anagrafici del cliente;
- il totale imponibile;
- l’IVA divisa per singola aliquota.
Registro per le fatture acquisto
All’interno del registro IVA delle fatture di acquisto vanno registrati gli acquisti fatti per l’attività; vanno indicati con la data di fatturazione del prodotto o del servizio acquistato, il numero progressivo della fattura, i dati anagrafici del fornitore, il totale dei prodotti o servizi suddivisi per importi imponibili e non imponibili ed infine il valore dell’IVA.
Registro dei corrispettivi
I corrispettivi vengono registrati unicamente per le operazioni effettuate dal contribuente, nell’ambito del commercio al minuto, per le quali è possibile non emettere fattura, a meno che, non venga richiesta dal cliente.
Inoltre, vanno registrati gli importi:
- delle attività imponibili;
- delle attività non imponibili;
- delle attività esenti da IVA;
- delle attività soggette a regime dei minimi;
- delle concessioni di beni e prestazioni di servizi.
Tali registrazioni devono essere effettuate entro e non oltre il giorno lavorativo successivo al giorno dell’operazione.