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Che cos’è e cosa fa INARCASSA?

L’INARCASSA è la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.

La Fondazione assicura la tutela previdenziale degli ingegneri e architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa; la sua adesione è obbligatori per tutti i liberi professionisti iscritti all’albo professionale, possessori di partita IVA individuale e/o di associazione o società di professionisti.

L’INARCASSA costituisce una forma di previdenza obbligatoria esclusiva per ingegneri e architetti che esercitano la libera professione in modo continuativo.

I professionisti (Ingegneri e Architetti) sono obbligati all’iscrizione nel momento in cui si verifichino i seguenti requisiti:

  • iscritti all’Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
  • non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
  • in possesso di partita IVA.

I professionisti titolari di partita IVA devono essere:

  • titolare di partita IVA individuale e/o associativa;
  • socio di società di professionisti in cui tutti i soci sia iscritti nei rispettivi albi professionali inerenti all’attività professionale.

Per la partita IVA individuale, fa eccezione il codice ATECO 41.20.00 (costruzioni edilizie), il cui possesso può dar luogo all’iscrizione all’ente soltanto se l’interessato ha dichiarato, agli Uffici del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), di svolgere anche attività professionale.

Come nasce

Con la legge 179/1958 fu istituita la CNPAIALP (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti) anche detta INARCASSA.

Nel 1971 si trasformo in Ente di Previdenza dei soli Liberi Professionisti, nel 1995 viene privatizzato e nel 2021 il nuovo statuto si adegua al cambiamento pensionistico che passa del retributivo al contributivo.

Dichiarazione del fatturato a INARCASSA

Per il requisito della continuità dell’attività professionale, gli iscritti all’Ente devono presentare annualmente una dichiarazione (con le modalità della l. 15 del 1° gennaio 1968) sotto la propria responsabilità (d.P.R. 445 del 28° dicembre 2000).

Nel presentare la dichiarazione, devono fare riferimento all’ammontare del reddito professionale IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e all’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto).

L’iscrizione ad un’altra forma previdenziale obbligatoria (INPS o Enti previdenziali privati) comporta l’esclusione dall’iscrizione di INARCASSA.

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione sono:

  • tutti i professionisti iscritti a INARCASSA anche nel caso in cui la dichiarazione sia pari a zero;
  • i professionisti non iscritti a INARCASSA ma facenti parte degli albi, titolari di partita IVA, a prescindere dal codice di attività, per l’intero anno solare o per parte di esso. L’obbligo della comunicazione sussiste anche se il reddito professionale o il volume di affari è pari a zero o in perdita;
  • gli eredi dei professionisti deceduti.

I soggetti esonerati sono i professionisti non iscritti a INARCASSA non titolari di partita IVA per l’anno relativo alla dichiarazione e i professionisti iscritti ad altra Cassa Previdenziale, che sono tuttavia obbligati a fornire prova dell’opzione.

Invio della dichiarazione

La dichiarazione di reddito va presentata attraverso il servizio telematico entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.

Per gli eredi dei professionisti deceduti, la scadenza per l’invio della comunicazione e per il pagamento di eventuali contributi, è prorogato di 12 mesi dalla data del decesso.

La dichiarazione dei redditi va presentata online accedendo, attraverso credenziali, al portale di INARCASSA.

Per richiedere il reset della password o del pin è indispensabile inserire il numero di matricola, il codice fiscale e l’indirizzo PEC in questa pagina web.

Contributi previdenziali

Sono connessi all’esercizio della libera professione:

  • contributo soggettivo (interamente deducibile ai fini fiscali): è obbligatorio per gli iscritti ad INARCASSA ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per l’intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno (al 2025 è pari al 14,5% sino a 145.650,00 € per i redditi del 2024);
  • contributivo facoltativo (interamente deducibile ai fini fiscali): è un contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto (al 2025 non può essere inferiore a € 250,00 € o superiore a € 12.372,00 €);
  • contributo integrativo: è obbligatorio per i professionisti iscritti, anche per gli iscritti alla Gestione Separata INPS (i professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo che non sono iscritti ad un Cassa professionale, ma iscritti alla Gestione Separata INPS, alla quale versano i contributi previdenziali hanno la facoltà di addebitare in fattura anche il 4% del corrispettivo lordo a titolo di rivalsa - art. 4, comma 3, del D.L. n. 166/1996), all’albo professionale e titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e per le società di Ingegneria ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale (al 2025è pari al 4% del volume di affari IVA prodotto nell’anno solare, al netto delle fatture emesse relative a prestazioni estere; è ripetibile nei confronti del committente della prestazione) dichiarato ai fini IVA (Imposta sul Valore Aggiunto);
  • contributo di maternità/paternità (interamente deducibile ai fini fiscali): è obbligatorio per tutti gli iscritti INARCASSA e deve essere versato, insieme ai minimi soggettivo e integrativo, in due rate il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno (per l’anno 2025 l’importo della contribuzione di maternità/paternità è provvisoriamente definito con il medesimo valore del 2024, cioè di 72,00 €, e con la prima rata dei minimi saranno da corrispondere € 36,00 € ed è frazionabile in dodicesimi).

Il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione (la quota minima corrisponde ad un solo giorno di iscrizione nel mese solare) e si applica anche:

  • al reddito dichiarato per l’anno di iscrizione all’albo professionale, qualora la decorrenza di tale iscrizione non coincida con l’inizio dell’anno solare. In tali casi infatti, su segnalazione dall’interessato, viene utilizzato ai fini contributivi solo il reddito prodotto nel periodo successivo all’iscrizione all’albo professionale, escludendo così quel reddito eventualmente percepito precedentemente, non riferibile ad attività professionale di ingegnere o di architetto;
  • al reddito professionale IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) qualora il professionista svolga, parallelamente all’attività professionale anche una attività di lavoro dipendente o assimilata con durata inferiore all’anno solare.

Il contributo integrativo è applicato anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni professionali effettuate (in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e di ingegneria). In occasione della comunicazione annuale il professionista potrà dedurre, dall’importo del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo versata, risultante dalle fatture ricevute da ingegneri, architetti o società, a condizione che non sia il committente finale della prestazione (Viene introdotta una soglia massima di volume d’affari IVA, oltre cui non è prevista la “retrocessione”, che nel 2025 è pari a € 191.300,00 € ed è previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all’indice annuale ISTAT. Per l’anno 2025 è pari a € 835,00 €) e non è assoggettabile all’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e non concorre alla formazione del reddito professionale.

Deducibilità dei contributi previdenziali

La deducibilità (art. 10, c. 1, lettera e, del DPR 917/86) segue regole diverse in funzione del regime fiscale del contribuente:

  • Regime fiscale ordinario: i contributi versati per ciascun anno, obbligatori e volontari, sono deducibili fino a capienza del reddito complessivo e vanno indicati nel ‟quadro RP” (oneri deducibili) del ‟modello per la dichiarazione fiscale Persone Fisiche”;
  • Regime fiscale di vantaggio (Regime forfetario): si distingue la contribuzione:
    • obbligatoria: da indicare nel ‟quadro LM” con conseguente abbattimento del reddito professionale imponibile ai fini fiscali. Qualora il reddito esposto nel ‟quadro LM” non sia sufficiente, la parte residuale potrà essere indicata nel ‟quadro RP” (oneri deducibili) della dichiarazione e dedotta dal reddito complessivo;
    • facoltativa: da indicare esclusivamente nel ‟quadro RP” (oneri deducibili) e dedotti dal reddito complessivo.

Ritenuta previdenziale

Fattura24, nei sui documenti per la fatturazione elettronica ha previsto una voce per il contributo previdenziale a cui è soggetto il libero professionista o l’impresa che svolge tale servizio.

Il contributo INARCASSA andrà configurato nella voce Cassa previdenziale, all’interno del Profilo fiscale presente in Profilo di fatturazione del menu CONFIGURAZIONE.

Esempi

  1. Professionista iscritto a INARCASSA:
    1. Fattura con codice fiscale;
    2. Fattura con partita IVA;
    3. Fattura a committente esentato dal contributo integrativo;
  2. Professionista non iscritto a INARCASSA (iscritto alla Gestione Separata INPS):
    1. Fattura con codice fiscale;
    2. Fattura con partita IVA;
    3. Fattura a soggetto esentato dal contributo integrativo.

1.1 Fattura con codice fiscale

Il seguente esempio

Linee contabiliValore
Onorario2.000,00 €
Contributo Integrativo INARCASSA (4%)80,00 €
IVA (22%) sul totale imponibile457,60 €
Totale documento2.537,60 €
Netto a pagare2.537,60 €

1.2 Fattura con partita IVA

Linee contabiliValore
Onorario2.000,00 €
Contributo Integrativo INARCASSA (4%)80,00 €
IVA (22%) sul totale imponibile457,60 €
Totale documento2.537,60 €
Ritenuta d’acconto IRPEF (20%)-400,00 €
Netto a pagare2.137,60 €

1.3 Fattura a committente esentato dal contributo integrativo

Linee contabiliValore
Onorario2.000,00 €
IVA (*22%) sul totale imponibile440,00 €
Totale documento2.440,00 €
Ritenuta d’acconto IRPEF (20%)-400,00 €
Netto a pagare2.040,00 €

2.1 Fattura con codice fiscale

Linee contabiliValore
Onorario2.000,00 €
Contributo Gestione Separata INPS (4%)80,00 €
Contributo Integrativo INARCASSA (4%)83,20 €
IVA (22%) sul totale imponibile457,90 €
Totale documento2.639,10 €
Netto a pagare2.639,10 €

2.2 Fattura con partita IVA

Linee contabiliValore
Onorario2.000,00 €
Contributo Gestione Separata INPS (4%)80,00 €
Contributo Integrativo INARCASSA (4%)83,20 €
IVA (22%) sul totale imponibile457,60 €
Totale documento2.639,10 €
Ritenuta d’acconto IRPEF (20%)-416,00 €
Netto a pagare2.223,10 €

2.3 Fattura a committente esentato dal contributo integrativo

Linee contbiliValore
Onorario2.000,00 €
Contributo Gestione Separata INPS (4%)80,00 €
IVA (22%) sul totale imponibile457,60 €
Totale documento2.537,60 €
Ritenuta d’acconto IRPEF (20%)-416,00 €
Netto a pagare2.121,60 €