Che cos’è la Tobin tax?
È una tassa e la locuzione si deve all’economista James Tobin che la propose con l’obbiettivo di stabilizzare i mercati valutari perché la sua applicabilità colpirebbe tutte le transazioni penalizzando i processi speculativi valutari a breve termine e il suo gettito se gestito, da organi internazionali, come sovvenzionamento al contrasto della povertà estrema nel mondo.
La difficolta della sua applicazione non poteva risiedere nella volontà dei singoli Paesi questo per evitare la fuga degli investitori e degli speculatori verso i mercati a tassazione più favorevole, e fenomeni di arbitraggio per trarre beneficio dai loro differenti regimi fiscali dei vari Paesi; si decise, quindi, che la gestione fosse demandata direttamente al GCF (Green Climate Fund) delle Nazioni Unite.
Oggi la Tobin tax è applicata alle transazioni azionarie e ai contratti derivati che hanno gli stessi titoli come sottostante; mentre l’obiettivo è la produzione di gettito fiscale nel contesto di un mercato tendenzialmente speculativo.
A livello internazionale, i Paesi con i mercati finanziari più avanzati tendenzialmente vedono negativamente questo tipo di imposta, che invece trova applicazione, con diverse modalità, in paesi i cui mercati finanziari non sono molto sviluppati, come l’Italia che dopo la sua approvazione ha stimolato gli investimenti finanziari verso l’estero favorendo lo sviluppo del sistema bancario come principale strumento di finanziamento per le PMI.
In Italia viene assoggettata al trading di stampo discrezionale per i trasferimenti di proprietà, anche nei mercati regolamentati, di:
- azioni e altri strumenti partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato;
- derivati aventi come sottostante azioni emesse nel territorio dello Stato.
Si applica anche al cosiddetto trading ad alta frequenza, svolto attraverso l’utilizzo di elaboratori entro la soglia temporale di mezzo secondo.
Il versamento dell’imposta è effettuato entro il 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà dei titoli per il tramite del sostituto d’imposta, che può essere un intermediario, residente o meno, per il caso di titoli quotati su mercati regolamentati o di derivati, oppure un notaio per i titoli non quotati; i sostituti addebitano al soggetto passivo l’ammontare dell’imposta.
La normativa fiscale prevede alcuni casi di esenzione come ad esempio per:
- l’Unione Europea, la Banca Centrale Europea, le banche centrali dell’Unione Europea e degli altri Stati;
- le operazioni infragruppo e le operazioni legate a riorganizzazioni aziendali;
- le operazioni su titoli di società quotate aventi capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà;
- i trasferimenti di proprietà per successioni e donazioni;
- le forme pensionistiche obbligatorie e complementari;
- le operazioni di supporto agli scambi.
La tassa non è deducibile dalle imposte IRPEF o IRES né dall’IRAP.
Azioni o strumenti analoghi
Per quanto riguarda le azioni e gli altri strumenti partecipativi, l’imposta si applica sui titoli italiani posseduti fino alla giornata successiva, motivo per cui la Tobin tax, per questi titoli, non si applica alle operazioni intraday, cioè a quelle operazioni che si aprono e si chiudono nell’arco della stessa giornata.
L’aliquota si applica al valore della transazione, costituito dal prezzo d’acquisto del titolo per il numero di titoli posseduti.
Contratti derivati
Anche i derivati che hanno come sottostante azioni (o altri titoli partecipativi) italiane in misura fissa, ma varia in base alla specifica tipologia e al valore del contratto derivato.
Nella fattispecie l’imposta si applica sia alle transazioni multiday che a quelle intraday sia d’acquisto o di vendita e l’ammontare dell’imposta è ridotto ser il mercato è regolamentato.