Come inserire lo split payment in fattura?
Prima di procedere ricordiamo che la seguente procedura è applicabile per le classi documentali presenti in:
- VENDITE:
- fattura elettronica;
- parcella elettronica;
- nota di credito elettronica;
- ordini;
- DDT;
- proforma;
- fatture;
- ricevute;
- note di credito;
- rapportini;
- ACQUISTI:
- proforma;
- fatture;
- ordini fornitore;
- DDT;
- ricevute;
- note di credito;
- bozze generiche.
Ora procederemo con un esempio su di una fattura elettronica; la procedura è applicabile sia ai documenti fiscali esistenti che a quelli nuovi; fate attenzione che nel caso in cui il documento fiscale sia stato inviato allo SdI non potrà essere modificato diverso è il discorso del documento di cortesia, che per essere modificato dovrà essere rimandato per accettazione al cliente.
Dalla schermata principale vai nel menu di sinistra, clicca su VENDITE e, successivamente, su Fatture Elettroniche. Ora clicca su NUOVO per creare una fattura elettronica.
Completa tutti i campi della sotto scheda DATI; nel campo Esigibilità IVA, ricordati di impostare il valore su Split Payment - ... .
Una volta completati tutti i campi clicca su AZIONI e, successivamente, su Salva e genera PDF.
Per vedere l’anteprima del PDF vai nella sotto scheda ALLEGATI puoi scaricare il documento sul device cliccando su oppure clicca su per aprire l’anteprima dal browser (Apri nel browser).
Nel PDF la voce di Split Payment è riportata nel campo NOTE AGGIUNTIVE.
Se l’anteprima è corretta clicca su AZIONI e poi su Invia a SdI.
Scissione dei pagamenti
Lo Split Payment (scissione dei pagamenti) nei documenti fiscali di vendita e di acquisto è un sistema per la liquidazione dell’IVA applicata nei rapporti economici tra le partite IVA la Pubblica Amministrazione (art. 17-ter del d.P.R. 633/1972).
Questa particolare forma di liquidazione IVA è disciplinata dall’articolo 17-ter del d.P.R. 633/1972 (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici ed altri enti e società).
Lo Split payment si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle imprese nei confronti di:
- Amministrazioni Pubbliche;
- uno degli altri soggetti tassativamente indicati dall’art. 17-ter, comma 1-bis, del d.P.R. 633/1972 (v. ad es., a titolo esemplificativo: enti pubblici economici, aziende speciali, aziende pubbliche di servizi alla persona, società quotate inserite nell’indice FTSE MIB).
Questa modalità di liquidazione IVA comporta che, nei casi in cui deve essere applicata, sarà il cessionario/committente (ad es. una PA) e NON il cedente/prestatore a dover materialmente versare l’importo dell’IVA allo Stato.
Se pertanto una particolare operazione dovrà essere effettuata secondo le regole dello Split Payment, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- il cedente/prestatore emetterà fattura indicando sia l’imponibile, sia l’IVA (aliquota ed importo), ma indicando, come importo finale a pagare, solo l’importo al netto dell’IVA;
- lo stesso cedente/prestatore dovrà indicare che la fattura è emessa secondo il sistema dello Split Payment (v. più sotto c.a. la fattura elettronica);
- l’Ente Pubblico (o uno degli altri soggetti suindicati) cessionario/committente pagherà al cedente/prestatore l’importo della fattura al netto dell’imposta (cioè dell’IVA);
- successivamente, lo stesso cessionario/committente verserà la parte di IVA dovuta sulla fattura allo Stato;
- il cedente/prestatore (art. 2 del d.m. 23/1/2015) dovrà operare la registrazione delle fatture emesse (artt. 23 e 24 del d.P.R. 633/1972) senza computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica.
Disposizioni tecniche/normative sullo Split Payment
Quando si deve predisporre una fattura elettronica con applicazione dello Split Payment, bisogna ricordarsi di riempire il campo/tag 2.2.2.8 del file XML denominato Esigibilità IVA con il valore S, che sta appunto, secondo le Specifiche dell’Agenzia delle Entrate della fatturazione elettronica, per Scissione dei pagamenti.
Attualmente, le Specifiche Tecniche prevedono che se il campo Esigibilità IVA è impostato appunto a S, l’Agenzia controllerà che l’elemento informativo del campo/tag 2.2.2.2 Natura NON sia valorizzato a N6 (che sta, sempre secondo le Specifiche, per Inversione contabile).
Con il meccanismo dello split payment-scissione dei pagamenti, i fornitori delle PA (o degli altri soggetti indicati dall’art. 17, c. 1-bis summenzionato) accumuleranno credito IVA dovuto agli acquisti effettuati per erogare le relative prestazioni; per tali operazioni è possibile detrarre l’IVA ed esse rientrano quindi nel calcolo relativo ai rimborsi IVA.
Si ricorda infine che, nei casi di applicazione obbligatoria dello Split Payment, le fatture predisposte/emesse in violazione delle relative regole non saranno accettate dal cessionario/committente e non saranno quindi nemmeno liquidate.
Sono peraltro previste anche sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme qui esaminate.