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Reverse Charge

Il reverse charge (inversione contabile) è un meccanismo che si applica al pagamento del IVA in fase di compravendita di beni e/o servizi tra due soggetti IVA.

Requisiti necessari sono che entrambi i soggetti siano soggetti passivi di imposta (IVA), non è quindi concesso effettuare il reverse charge ad esempio tra un’azienda e un privato privo di partita IVA. Altro requisito sostanziale consiste nel vincolo che il destinatario del bene e/o servizio risieda all’interno del territorio dello Stato.

Il processo di inversione contabile si può applicare a tutti i casi previsti nell’articolo 17 del d.P.R. 633/22 e dalla circolare n.37/E del 2015 dell’agenzia delle entrate che mira a chiarire alcuni aspetti di applicazione di inversione contabile per il settore edile.

Di fatto il reverse charge è stato introdotto principalmente per evitare che il destinatario del bene o servizio procedesse alla detrazione del IVA in assenza del pagamento di questa da parte del venditore/fornitore ed evitare in questa maniera le cosiddette frodi carosello.

È stata la legge di stabilità 2015 ad estendere l’utilizzo di tale pratica ad una lunga serie di operazioni.

Frodi carosello

La frode carosello è diffusa nei settori dell’auto e della telefonia.

Si realizza utilizzando delle cartiere (società fittizie) che procedono con l’inversione contabile (reverse charge), interposte all’interno di un’operazione commerciale, per far sorgere un diritto (inesistente) a detrarre l’IVA sugli acquisti.

Ipotizziamo un fornitore estero che vende un bene a una società italiana. Nell’operazione viene inserita una cartiera italiana che acquista il bene dal fornitore estero in regime di reverse charge, quindi senza IVA. Subito rivende il bene all’altra società italiana effettiva, applicando l’IVA ordinaria al 22% che non viene versata.

La cartiera non presenta la dichiarazione dei redditi, ma agisce solo per creare fatture per operazioni inesistenti. Il reale acquirente nazionale può detrarre l’IVA, ottenendo un credito IVA. I beni circolano solo attraverso documenti fittizi.

Su queste operazioni si applica il reverse charge dove l’IVA non viene addebitata in fattura, è l’acquirente a dover integrare il documento pagando l’imposta al Fisco del suo Paese, secondo l’aliquota vigente.

L’autofattura dev’esser poi inserita nel registro degli acquisti e in quello delle fatture emesse.

Il venditore emette la fattura senza IVA indicando che è un’operazione in reverse charge.

La posizione più rischiosa è quella della società carosello intestata a soggetti nullatenenti pagati per prestarsi a tali operazioni.

Esempio

Ipotizziamo una compravendita tra due soggetti nella quale l’acquirente risulta essere soggetto passivo IVA residente nello Stato Italiano:

  • viene emessa fattura senza IVA da parte del cedente o prestatore di servizio, con indicazione che l’operazione è soggetta a inversione contabile (come da articolo 17, commi 3,5 e 6, del d.P.R. 633/72). Si avrà la seguente scrittura in partita doppia: Credito verso compratore per cessione di beni/prestazione di servizi;
  • il compratore o destinatario del bene/servizio per il quale si è optato per il reverse charge, procede all’integrazione della fattura indicando l’aliquota IVA relativa all’operazione stessa;
  • l’acquirente registrerà quindi due operazioni, una per l’acquisto del bene/servizio (per l’importo senza applicazione IVA) e una per l’autofattura (per l’IVA), ad esempio:
    • per l’acquisto del bene inserirà in partita doppia: Merci conto acquisti e IVA su acquisti a Fornitore esente Reverse charge IVA;
    • per l’autofattura, invece inserirà: Cliente per autofattura a Vendite fittizie di merci e IVA su vendite.

Il reverse charge non può essere applicato nel settore dell’edilizia se:

  • c’è un contratto unico d’appalto per interventi edilizi di frazionamento e/o accorpamento di unità immobiliari (manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia);
  • c’è un contratto unico d’appalto per la demolizione e successiva costruzione di un edificio nuovo;
  • si tratta di prestazioni di servizi che riguardano i parcheggi ad eccezione se i parcheggi sono parte integrante dell’edificio;
  • si tratta di servizi di derattizzazione, spurgo fosse/tombini e rimozione neve. Non sono infatti considerati come servizi di pulizia (circolare n.14/E 2015).

È infine possibile applicare il meccanismo di inversione contabile per:

  • l’installazione di un impianto che risulta funzionale o servente all’edificio;
  • le prestazioni di manutenzione/riparazione di impianti e per l’installazione di impianti fotovoltaici integrati o semi integrati agli edifici;
  • l’attività di installazione, manutenzione, e riparazione di impianti di spegnimento antiincendio effettuate verso soggetti passivi IVA e relative agli edifici;
  • l’installazione di porte tagliafuoco e delle uscite di sicurezza.

Esso si concretizza attraverso l’emissione dell’autofattura, per far sì che colui che corrisponde l’IVA all’erario sia il destinatario del bene/servizio e non più il fornitore.

Bisogna verificare, prima di applicare il meccanismo del reverse charge che per l’operazione in oggetto sia consentito dalla legge (ci sono casistiche nelle quali non è possibile applicarlo).