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Patent Box

Il regime di Patent Box è basato sul principio del Nexus Approach dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e permette di ridurre notevolmente la tassazione sui redditi derivanti da certe tipologie di beni immateriali.

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Il Nexus Approach nasce dalla consapevolezza che l’acqua, l’energia, l’agricoltura e gli ecosistemi naturali presentano forti interconnessioni e che, in un approccio settoriale tradizionale, il tentativo di raggiungere la sicurezza delle risorse in modo indipendente spesso mette in pericolo la sostenibilità e la sicurezza in uno o più degli altri settori. Sulla base di questa considerazione vengono analizzate le interconnessioni, sinergie e i compromessi, con l’obiettivo di identificare soluzioni, promuovere la sicurezza e l’efficienza acqua-cibo-energia e ridurre impatti e rischi sugli ecosistemi dipendenti dall’acqua.

Il patent box prevede l’esclusione parziale ai fini IRES e IRAP dei redditi che derivano da beni immateriali qualificabili (50%) a un’agevolazione sui costi per R&D (Research and Sevelopment) incrementandola al 110% escludendo, dai beni immateriali agevolabili, gli investimenti in marchi e nel know-how.

Condizione per usufruire dell’agevolazione è che i beni in questione siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa.

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L’DM del 30/07/2015 (articolo 6) definisce quali beni immateriali consentano l’accesso al regime di Patent Box:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
  • marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;
  • disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
  • informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche protette come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

Requisito di accesso

Si può applicare ai titolari di reddito d’impresa sia italiani che stranieri che svolgono attività di ricerca e sviluppo ai fini del mantenimento, dell’accrescimento e per lo sviluppo di proprietà intellettuali.

L’agevolazione è vincolata, per i contribuenti stranieri, alla ulteriore condizione di generare reddito d’impresa in Italia mediante una stabile organizzazione e di avere la residenza in uno dei Paesi con i quali sia in essere un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Vantaggi

L’agevolazione derivante dal regime di Patent Box è:

  • opzionale;
  • quinquennale (dura per un massimo di 5 anni);
  • irrevocabile e rinnovabile;
  • compatibile con altri regimi agevolati in vigore in Italia;
  • soggetta alla procedura di ruling (in alcuni casi obbligatoria);
  • soggetta al tracciamento tra le attività di R&D (Research and Development) e i beni intangibili e tra reddito agevolabile e beni immateriali;
  • soggetta all’autoliquidazione (Decreto 34/2019) come alternativa alla procedura di ruling ma solo dal 2021.

Applicare l’esclusione

Come visto sopra per le seguenti tipologie di reddito è possibile applicare lo strumento di esclusione per:

  • Royality infragruppo;
  • Royality ricevute da terzi relativamente allo sfruttamento delle immobilizzazioni materiali;
  • Quota parte di reddito relativo all’utilizzo delle immobilizzazioni immateriali nell’ambito della produzione di beni o prestazione di servizi;
  • Plusvalenze relative alla cessione della proprietà intellettuali. Queste ultime partecipano con un’esclusione totale dal calcolo del reddito di imposta a condizione che una percentuale superiore al 90% del corrispettivo relativo alle plusvalenze sia reinvestito in immobilizzazioni assimilabili.

Calcolare la quota di reddito agevolabile

Per determinare la quota è necessario mettere in rapporto le spese ammissibili e i costi complessivi necessari per lo sviluppo dei beni materiali.

Il patent box è cumulabile con il credito d’imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design (PNRRTransazione 4.0).

Coefficiente Reddito agevolabile = (A+B) / C

Dove il fattore:

  • A: rappresentano le spese di ricerca e sviluppo relative al bene immateriale sostenute direttamente dal contribuente (o dalle università o commissionate a terzi) necessarie allo sviluppo, al mantenimento o all’accrescimento del bene intangibile. Sono esclusi i contratti intercompany.
  • B: sono i costi di acquisizione del bene e i costi intercompany per lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento del bene. Tale importo è agevolabile fino al 30% di A.
  • C: al denominatore, rappresenta i costi complessivi sostenuti per sviluppare il bene intangibile.

I costi sostenuti da società del gruppo, per l’acquisizione di proprietà intellettuali e/o di R&D, possono rientrare fra le spese ammissibili entro il limite del 30% dei costi complessivi sostenuti.

Il calcolo del rapporto a regime, per ciascun IP, si dovrà basare sui costi sostenuti negli esercizi di validità del regime agevolato.

Per i primi tre periodi di entrata in vigore del Patent Box il calcolo del coefficiente non richiede la distinzione delle spese in base all’intangibile oggetto di agevolazione ed è determinato dalla somma delle spese sostenute nell’esercizio e nei tre periodi precedenti.

Se poi, due o più beni immateriali sono connessi fra loro mediante un vincolo di funzionalità tale per cui un processo o un prodotto non può essere finalizzato senza l’uso congiunto di essi, tali beni immateriali vanno a costituire un unicum ai fini dell’applicazione delle disposizioni sul Patent Box.

Tax ruling

La procedura di rulling (capitolo 3.1.2 della Circolare 11/E del 07/04/2016), o istanza di ruling, è un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria (ruling) al fine di definire in contraddittorio i metodi ed i criteri di determinazione del reddito agevolabile (tax ruling obbligatorio). Le disposizioni concernenti l’accesso alla citata procedura sono state definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015, n. 154278. Nell’istanza vanno indicati:

  • i dati dell’impresa (se i contribuenti non sono residenti, i dati del domiciliatario nazionale indicato per la procedura);
  • l’oggetto dell’accordo (specificando se si tratta di utilizzo diretto o indiretto dei beni materiali);
  • le plusvalenze realizzate in operazioni con società che controllano l’impresa in modo diretto o indiretto;
  • la tipologia dell’attività di ricerca e sviluppo svolta e il suo collegamento con lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento di valore dei beni immateriali.

La documentazione può essere integrata entro 150 giorni dalla presentazione dell’istanza; se risultasse carente può essere rigettata dall’Ufficio competente entro 30 giorni dal ricevimento.

La procedura del tax rulling è obbligatoria per determinare il contributo economico implicito attribuibile al bene intangibile. Il ruling è invece facoltativo nel caso di royality infragruppo. Il contribuente può richiederne l’avvio al fine di ottenere maggiore certezza in merito alla quota parte di reddito escluso.

Nel caso sia richiesta la procedura di rulling, il beneficio sarà fruibile a partire dall’esercizio in cui la richiesta viene inviata. Fino a quando la procedura non è conclusa sarà necessario applicare le regole ordinarie per la determinazione del reddito d’impresa.

L’effetto del reddito agevolato può:

  • essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione dell’accordo. In tal caso si renderà necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa;
  • in alternativa, essere richiesto a rimborso.

L’accesso alla procedura di tax ruling per le piccole e medie imprese avverrà con modalità semplificate stabilite da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il decreto riguardante il Patent Box, fa riferimento in maniera esplicita alla necessità di implementare un sistema di tracking contabile in modo da rendere semplice il monitoraggio dei collegamenti tra attività di R&D e beni intangibili, nonché la verifica della connessione tra il reddito agevolato e i beni immateriali.

Lo scopo è di poter verificare la correttezza dei calcoli effettuati e la spettanza del beneficio.

La definizione delle modalità di fruizione dell’opzione di Patent Box sarà comunicata in dichiarazione dei redditi.