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Buoni pasto

La deducibilità fiscale dei buoni pasto (elettronici e cartacei) è complessa anche se alla fine si potrebbe dire che sono esentasse, comunque sono da considerarsi dei fringe benefits che possono essere dati ai dipendenti per acquistare pasti già pronti o generi alimentari presso esercizi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande convenzionati oppure come indennità per l’assenza di una mensa aziendale (interna o esterna).

I buoni pasto rappresentano uno dei benefit più utilizzato sia nel settore pubblico e sia in quello privato, sono una soluzione strategica per una buona politica interna aziendale.

Il loro utilizzo rende più efficace il monitoraggio, specialmente per il formato elettronico; questo sistema permette:

  • il conteggio;
  • il ritiro;
  • la conservazione a fini fiscali;
  • il controllo negli appalti pubblici (Autorità di Vigilanza);
  • di impostare periodo di utilizzo;
  • l’emissione (Dm 122/2017);
  • di definire il quantitativo spendibile giornaliero o per singola operazione d’acquisto;
  • di gestire le fatturazioni e detrazioni.

Tassazione

La deducibilità fiscale è stata scorporata in tre soglie:

  • 4 € (buoni pasto cartacei);
  • 8 € (buoni pasto elettronici);
  • 5,29 € (destinati agli addetti dei cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove mancano strutture o servizi di ristorazione).

Secondo quanto stabilito dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) possono essere utilizzati solo dai prestatori di lavoro subordinato (tempo pieno o parziale) anche in assenza di pausa per il pranzo, e dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.

Non sono cedibili e né cumulabili oltre il limite stabilito (d.m. 07/06/2012), né commercializzabili (venderli o acquistarli) in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare esclusivamente per l’intero valore facciale, quindi non è possibile effettuare un cambio in valuta se non si copre l’intero ammontare di un ticket.

Tipologie di buoni pasto:

  • cartacei;
  • elettronici con chip e/o contactless;
  • elettronici con smartphone.
info

In materia di assegnazione è opportuno considerare che la loro tassazione di favore è legata al riconoscimento degli stessi alla generalità dei dipendenti o a loro categorie omogenee (Circolare Ministero delle Finanze n. 326/E del 23/12/97).

È consigliabile uno specifico accordo aziendale che contenga una sintesi della normativa in materia, le condizioni di utilizzo e il valore del singolo buono, oltre a fornire un’apposita informativa al dipendente all’atto dell’assunzione.

Contabilità

La PMI e il Libero Professionista possono detrarre l’IVA al 4% per quelli erogati ai dipendenti mentre sono deducibili al 75%, con IVA detraibile al 10% fino a un importo massimo pari al 2% del fatturato per quelli che utilizza direttamente lui (soggetto IVA); la stessa condizione è valida anche per le partite IVA senza dipendenti.

Non sono considerati reddito da lavoro dipendente (articolo 51 del TUIR) quindi l’azienda non versa nessun contributo:

  • fino a 8 euro a persona al giorno per i buoni in formato elettronico;
  • fino a 4 euro a persona al giorno per quelli in formato cartaceo.

L’eventuale eccedenza rientra nel regime fiscale di tassazione.

Esempio

Se un dipendente riceve un ticket restaurant per un importo giornaliero di 15,00 €, i 7,00 € di differenza sconteranno la tassazione e la contribuzione a cedolino perché il limite di esenzione è di 8,00 €.

È possibile prevedere più di un sistema di servizio mensa per esigenze organizzative o caratteristiche delle mansioni o sede di lavoro per alcune categorie di lavoratori e ticket restaurant per altri.

I buoni pasto costituiscono un servizio sostitutivo alla mensa; sono esenti dai contributi previdenziali e assistenziali fino all’importo giornaliero di cui abbiamo parlato precedentemente.

L’esclusione dalla base imponibile è sancita dall’articolo 17 del DL n.S03 del 30/12/1992.

info

Possono essere usati per un vantaggio pratico nella gestione contabile dove, anziché chiedere la fattura per ogni spesa, può limitarsi a conservare soltanto quella dell’acquisto dei buoni pasto.

Non è possibile il recupero d’imposta su scontrini fiscali con ammontare discordante nelle annotazioni sugli acquisti effettuati con i buoni pasto.

La Cassazione (ordinanza n. 347/2014) ha stabilito che nei registri dei commercianti che aderiscono al servizio deve essere segnato il valore all’incasso dei corrispettivi tramite accettazione dei buoni pasto usati per la transazione della merce.

L’Agenzia delle Entrate, nel caso di infrazione, può, attraverso organi competenti, avviare delle procedure di accertamento unificate (IRPEF, IRAP e IVA).

IRPEF

Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche

L’art. 51, comma 2 lettera C del TUIR stabilisce che i buoni pasto sono esenti da oneri fiscali per il dipendente fino all’importo stabilito nella misura delle nuove soglie massimali stabilite in base alla tipologia emessa.

IRES

Imposta sul REddito delle Società

Poiché i buoni pasto rientrano, tra le voci di bilancio, nei costi del personale, essi sono deducibili al 100% per le aziende ai fini IRAP e IRES.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate spiega che la totale deducibilità dipende dalla considerazione che il costo sostenuto dall’azienda riguarda un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande (cfr. Circ. IRDCEC n.9/IR del 27/4/2009).

Per i liberi professionisti, per i lavoratori autonomi, i freelance, le ditte individuali, gli agenti, i soci e gli amministratori, invece, il costo per l’acquisto dei buoni pasto è deducibile al 75% per un importo massimo pari al 2% del fatturato.

Comulabilità

Possono essere usati fino a 8 buoni pasto per ogni transazione e singola giornata (art. 4, comma 1, d.m. n. 122/2017) purché si rimanga nel limite di esenzione giornaliera prevista (4,00 € o 8,00 €).

Fringe benefit

Sono rilasciati al lavoratore dal lavoratore per mangiare presso un ristorante o self-service convenzionato o per fare la spesa presso i negozi convenzionati che hanno delle proprie regole per accettarli (numero massimo, percentuale di buoni pasto rispetto alla spesa complessiva ecc.).

Il massimo di buoni pasto spesi in unica spesa è 8,00 € per quelli elettronici, nel caso di buono pasto cartaceo la detassazione può arrivare ad un importo giornaliero massimo di 4,00 €.

Vengono consegnati al pagamento da parte del Titolare del buono pasto, all’esercizio commerciale, a mano (cartacei) oppure attraverso l’utilizzo del POS, collegato alla Società emettitrice.

Dal saldo messo a disposizione del Titolare del buono pasto si detrae la spesa effettuata; questa viene registrata sui server della Società che ha emesso i buoni pasto elettronici.

Le transazioni registrate sono i dati da inserire nei meccanismi di fatturazione elettronica da parte dell’Azienda e della Società eroganti.

L’erogazione dei buoni pasto può avvenire anche tramite App mobile.

Un servizio assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto (il MISE con decreto 122/2017 in attuazione con il d.l. n° 50/2015 art. 144 comma 5 in vigore dal 9 settembre 2017).

Caratteristiche

Il buono cartaceo deve contenere il CF o la ragione sociale del datore e della società emittente, il valore facciale del buono espresso in euro (), il termine di utilizzo (entro quando va utilizzato), lo spazio per apporre data di utilizzo, la firma del lavoratore/titolare, il timbro dell’esercizio convenzionato in cui il buono è stato utilizzato e la dicitura che riporta il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare.

Nel buono elettronico i dati relativi al datore, alla società di emissione e al titolare sono memorizzati direttamente nel supporto utilizzato (la forma comune è quella del tesserino con banda magnetica simile ad un bancomat o carta di credito).

Smart working

Questo fringe benefit spetta anche ai lavoratori in smart working come dall’Agenzia delle Entrate applicando la tassazione agevolata prevista (interpello numero 956-2631/2020 Direzione Regionale del Lazio).