Avvocati
La fattura di un Avvocato si differenzia dalla fattura standard per la presenza di alcune voci (compensi, rimborso forfettario e cassa previdenziale) che andremo ad analizzare di seguito.
Qui di seguito analizziamo le voci, in dettaglio, che devono e possono comporre la fattura di un avvocato
Compensi
È una voce che raggruppa le precedenti diciture che distinguevano tra DIRITTI ed ONORARI. Tale nuova dicitura è stata introdotta post abolizione delle tariffe. Le prestazioni indicate nella voce compensi vanno descritte in fattura (seppur brevemente). Costituisce di fatto l’importo dovuto all’avvocato.
Rimborso spese forfettario
La legge n.247 del 31 dicembre 2012 (Legge Forense), stabilisce che in aggiunta al compenso relativo alla prestazione professionale, è dovuta all’avvocato anche una somma a titolo di rimborso spese forfettario. Il Decreto Ministeriale n.55 del 2014, nell’articolo 2 ha stabilito che di regola corrisponda al 15% dei compensi.
Questa voce è soggetta a IVA e Contributo di Cassa Forense.
Anticipazioni per la pratica legale
Si tratta di spese sostenute dall’avvocato in nome e per conto del cliente. Tali spese devono essere debitamente documentate. Tali spese subiscono un trattamento IVA particolare. Nel punto 3 dell’articolo 15 della legge IVA, infatti, viene indicato che tali somme non concorrono a formare la base imponibile ai fini IVA. Sono esempi di anticipazioni dei pagamenti del Contributo Unificato, di imposte di bollo e registro, le imposte di trascrizione. In genere tale voce viene inserita come penultima voce, subito prima del totale.
Altre spese sostenute
Le spese sostenute dall’avvocato, che non abbiano i requisiti per rientrare nella precedente categoria (ad esempio le spese di trasferta sostenute per svolgere l’incarico, i costi di cancelleria e postali, ecc.) vanno evidenziate separatamente. Su di esse graverà sia l’aliquota IVA che il contributo per la cassa forense.
Contributo Integrativo Previdenza Avvocati
Anche conosciuta come voce CIPA; se il cliente possiede partita IVA, esso assume la veste del sostituto d’imposta e dovrà trattenere la ritenuta di acconto cioè una somma pari al 20% dell’imponibile (compensi + spese generali, ma non CIPA) indicato nella fattura degli avvocati e versarla entro il 15 del mese successivo allo stato, in conto tasse dell’avvocato. Successivamente dovrà consegnare all’avvocato attestazione che lo stesso porterà in detrazione delle tasse.
Ritenuta d’acconto
Se il cliente possiede partita IVA, esso assume la veste del sostituto d’imposta e dovrà trattenere una somma pari al 20% dell’imponibile (compensi + spese generali, ma non CIPA) indicato nella fattura degli avvocati e versarla entro il 15 del mese successivo allo stato, in conto tasse dell’avvocato. Successivamente dovrà consegnare all’avvocato attestazione che lo stesso porterà in detrazione delle tasse.
Di seguito alcuni esempi relativi al calcolo della fattura degli avvocati.
Esempi
A. Fattura emessa con €100 di spese esenti verso un soggetto con partita IVA.
Linee contabili | Spesa |
---|---|
Competenze | 1.000,00 € |
Rimborso sp. Forfettario (15%) | 150,00 € |
Subtotale | 1.150,00 € |
CIPA (4%) | 46,00 € |
Imponibile IVA | 1.196,00 € |
IVA 22% | 263,12 € |
Spese esenti | 100,00 € |
Totale | 1.559,12 € |
Ritenuta d’acconto 20% | 230,00 € |
Netto a pagare | 1.329,12 € |
B. Fattura emessa senza spese esenti verso un soggetto privato (che non possiede partita IVA).
Linee contabili | Spesa |
---|---|
Competenze | 1.000,00 € |
Rimborso sp. Forfettario (15%) | 150,00 € |
Subtotale | 1.150,00 € |
CIPA (4%) | 46,00 € |
Imponibile IVA | 1.196,00 € |
IVA 22% | 263,12 € |
Totale | 1.459,12 € |
Come per gli altri tipi di fattura, la fattura degli avvocati è dovuta al momento del pagamento (come indicato dall’art.6 comma 3 della legge IVA).
La fattura degli avvocati può essere posposta fino al limite massimo di sessanta giorni se si è sicuri delle spese e delle anticipazioni, ma queste non sono ancora ben determinate o sostenute e l’imponibile non è precisamente accertato.
Per fare questo è necessario inserire la somma nell’apposito registro delle somme in deposto. Ciò permette di rimandare la fatturazione fino al momento in cui le spese siano determinate ed accertate.
Se l’avvocato non può emettere fattura immediatamente (ad esempio se viene pagato fuori dal proprio studio), è necessario che emetta ricevuta.
In questo caso la fattura dovrà comunque essere emessa entro lo stesso giorno ed eventualmente spedita al cliente.
In genere l’avvocato non emette fattura quando richiede il pagamento, tuttavia precedentemente al pagamento è buon uso che quantifichi l’IVA e la ritenuta in una nota informale chiamata preavviso di parcella o nota pro-forma.
Nella nota non viene inserito il numero progressivo (poiché di fatto non costituisce fattura) ed è buona norma inserire una dicitura simile alla seguente: la presente nota non costituisce fattura.
Per ulteriori approfondimenti leggi anche la Guida alla ritenuta d’acconto.