Passa al contenuto principale

Indici ISA

Indici Sintetici di Affidabilità

Gli ISA (Indice sintetico Attività) sono uno strumento di compliance finalizzato a favorire la dichiarazione spontanea dei redditi su cui vengono applicate le imposte e/o i contributi dovuti, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.

Rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione dell’impresa o dell’attività professionale, con riferimento a diverse basi imponibili.

Applicando gli ISA la partita IVA può verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10, dove 10 è il valore massimo.

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale sono riconosciuti i seguenti benefici:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000,00 €/annui relativamente all’imposta IVA e per un importo non superiore a 20.000,00 €/annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30, l. 724/1994, n. 724);
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, comma 1, lettera d del d.P.R. 600/1973 e articolo 54, comma 2 del d.P.R. 633/1972);
  • anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (articolo 43, comma 1 del d.P.R. 600/1973) con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo (articolo 57, comma 1 del d.P.R. 633/1972);
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del d.P.R. 600/1973) a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Quali soggetti interessati dagli ISA?

Gli ISA sono utilizzati dalle partite IVA che, durante il periodo di imposta, svolgono un’attività prevalente (maggiore ammontare di ricavi o di compensi) codificata ISA e che non presentano una causa di esclusione.

Le partite IVA che svolgono più attività devono valutare se (due o più attività esercitate) hanno diversi ISA; per determinare l’attività prevalente bisogna sommare i ricavi, o compensi, provenienti dalle attività che rientrano nel medesimo ISA.

Inoltre, l’individuazione dell’attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale.

Se la partita IVA svolge attività d’impresa e di lavoro autonomo bisogna determina sia l’attività prevalente relativa alle attività d’impresa sia alle attività di lavoro autonomo e, successivamente, applica i diversi ISA per ciascuna di tali attività.

Sono esclusi dall’applicazione degli ISA le partite IVA che:

  • hanno iniziato e/o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • dichiarano ricavi superiori al limite stabilito dal TUIR;
  • non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
  • si avvalgono del regime forfettario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • esercitano due o più attività d’impresa (diversi ISA), qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% del totale dichiarato;
  • rientrano in una categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata;
  • rientrano nei settori commerciali (Enti del Terzo settore) in regime forfettario del reddito d’impresa;
  • applicano il regime forfettario (organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale);
  • svolgono attività nel sociale;
  • operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi (cooperative, società consortili e consorzi);
  • esercitano attività di trasporto per persone (taxi e ncc);
  • svolgono attività di trasporto marittimi e per vie d’acqua interne, noleggio di imbarcazioni e servizi connessi (piloti di porto esercenti);
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA;
  • hanno subito una diminuzione dei ricavi, ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta precedente;
  • hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio del periodo d’imposta precedente;
  • esercitano le attività economiche escluse nell’anno precedente.

Quali soggetti sono esclusi dagli ISA?

Sono esclusi dall’applicazione degli ISA:

  • chi ha iniziato, o cessato, l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • chi ha dichiarato ricavi, o compensi, superiori al limite dei relativi ISA;
  • chi si trova in condizioni di non normale svolgimento dell’attività;
  • i regimi forfetari agevolati, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • i contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa (diversi ISA) con ricavi dichiarati non rientranti negli indici ISA superi il 30% del totale dichiarato;
  • i redditi diversi da quelli previsti nel quadro dei dati contabili contenuti nel modello ISA approvato per l’attività esercitata;
  • gli ETS (Enti del Terzo settore non commerciali) che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa;
  • le OdV (Organizzazioni di Volontariato) che applicano il regime forfettario;
  • le APS (Associazioni di Promozione Sociale) che applicano il regime forfettario;
  • le imprese sociali che esercitano, in via stabile e principale, un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività;
  • le società cooperative, consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
  • i soggetti che esercitano (in ogni forma di società cooperativa) le attività (ISA BG72U) di:
    • trasporto con taxi” (ATECO 49.32.10);
    • trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (ATECO 49.32.20);
  • le corporazioni dei piloti di porto (ISA CG77U);
  • le attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA (attività di importazione);
  • chi ha subito una diminuzione dei ricavi, o dei compensi, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019;
  • i soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
  • i contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai seguenti codici ATECO:
    • 14.11.00: Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle;
    • 14.20.00: Confezione di articoli in pelliccia;
    • 47.71.40: Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle;
    • 49.31.00: Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane;
    • 49.32.10: Trasporto con taxi;
    • 49.32.20: Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente;
    • 49.39.01: Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano;
    • 49.39.09: Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (non classificate altrove);
    • 59.14.00: Attività di proiezione cinematografica;
    • 79.11.00: Attività delle agenzie di viaggio;
    • 79.12.00: Attività dei tour operator;
    • 79.90.19: Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca (non classificate altrove);
    • 79.90.20: Attività delle guide e degli accompagnatori turistici;
    • 85.52.01: Corsi di danza;
    • 90.04.00: Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;
    • 92.00.02: Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
    • 93.11.10: Gestione di stadi;
    • 93.11.20: Gestione di piscine;
    • 93.11.30: Gestione di impianti sportivi polivalenti;
    • 93.11.90: Gestione di altri impianti sportivi nca (non classificate altrove);
    • 93.13.00: Gestione di palestre;
    • 93.19.92: Attività delle guide alpine;
    • 93.21.01: Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
    • 93.21.02: Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati;
    • 93.29.10: Discoteche, sale da ballo night-club e simili;
    • 93.29.30: Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
    • 93.29.90: Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (non classificate altrove);
    • 94.99.20: Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby;
    • 94.99.90: Attività di altre organizzazioni associative nca (non classificate altrove);
info

Per gli indici CG40U, CG50U, CG69U e CK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dal TUIR (Testo Unico per le Imposte e i Redditi).

Quando le partite IVA si trovano in un non normale svolgimento dell’attività?

Vi riportiamo alcuni scenari che potrebbero causare un non normale svolgimento dell’attività:

  • la società è in liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o di fallimento;
  • l’impresa non ha ancora iniziato l’attività prevista dall’oggetto sociale (le istruzioni del modello ISA esemplificano alcune ipotesi, ma queste rappresentano solo degli esempi che non devono vincolare il contribuente in modo eccessivamente rigido);
  • l’attività non è stata esercitata per ristrutturazione dei locali dell’azienda;
  • il soggetto (persona fisica o giuridica) cede in affitto l’unica azienda;
  • il contribuente sospende l’attività aziendale e ne dà pubblicità in favore dei terzi attraverso comunicazione in CCIAA (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
  • è stata modifica l’attività esercitata, sempre che le due attività non siano ricomprese nel medesimo indice;
  • i professionisti hanno interrotto la loro attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari;
  • sono avvenuti eventi sismici.

Cos’è il modello ISA?

Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello REDDITI (per l’anno in vigore) utilizzato per la dichiarazione dei dati ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli ISA (Indice sintetico Attività).

Come si compila il modello ISA?

Per capire quale codice attività (ATECO) indicare nel modello ISA si deve far riferimento al codice inerente l’attività prevalente (maggior ammontare dei ricavi e/o compensi) tra quelle per le quali è stato approvato l’ISA da applicare.

Se la partita IVA non ha comunicato la variazione del codice ATECO o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello REDDITI e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello REDDITI.

Non è necessario presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell’attività prevalente in relazione a codici attività già comunicati all’Amministrazione finanziaria; è sufficiente che il codice dell’attività divenuta prevalente sia indicato nel modello ISA, nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG) e nel quadro VA della dichiarazione IVA.

Quali informazioni inserire nel modello ISA?

Nei modelli ISA sono richieste informazioni di natura contabile ed extracontabile:

  1. i dati contabili ed extracontabili contenuti nel modello ISA sono comunicati con riferimento all’intera attività esercitata;
  2. le partite IVA con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare comunicano i dati che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre barrando la casella periodo di imposta diverso da 12 mesi e indicano i mesi di attività nel corso del periodo di imposta;
  3. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all’indicazione dei dati strutturali sono comunicati sia e senza le variazioni fiscali derivanti da disposizioni tributarie;
  4. per spese sostenute sono un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la specifica categoria di reddito;
  5. i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, ovvero, l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni che non concorrono a formare il reddito devono essere indicate in maniera indistinta;
  6. i dati contabili sul reddito (o perdita) d’impresa devono coincidere con il reddito d’impresa lordo (o la perdita).

Chi fa l’asseverazione sul modello ISA?

I CAF (Centri Assistenza Fiscale) e i Consulenti fiscali (Commercialisti, Tributaristi, Esperti contabili e/o Ragionieri) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, consiste nel verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli ISA corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.

Come si deve presentare il modello ISA?

Il modello è presentato dalle partite IVA che adottano gli ISA, quindi che sono interessati da alcune specifiche cause di esclusione come:

  • l’esercizio due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA;
  • l’esercizio di attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA;
  • quelle correlate agli effetti economici in situazioni emergenziali riconosciute.

Le partite IVA che presentano il modello ISA devono barrano la casella ISA sul modello REDDITI e, successivamente, li inviano entrambi all’Agenzia delle Entrate in via telematica.

Se non viene allegato il modello ISA o risulta inesatto o incompleto viene applica la sanzione amministrativa da 250,00 € a 2.000,00 €; esiste anche la possibilità di una procedura di accertamento fiscale.

Dove trovo i modelli ISA?

Nella pagina Tutti i modelli dell’Agenzia delle Entrate apri il menu Dichiarazioni e, successivamente, clicca alla voce ISA - Indici sintetici di affidabilità XXXX (XXX fa riferimento all’anno di pubblicazione dei modelli).