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Drop ship

Drop shipping

Dropshipping

È una locuzione utilizzata per un modello di business che consente di vendere un prodotto senza averlo materialmente, come giacenza, nel proprio magazzino.

In questa situazione il venditore (soggetto terzo, tramite, grossista, marketer, e-commerce, agente di dropshipping, ecc.) effettuata la vendita trasmettendo, successivamente, l’ordine al fornitore (produttore o dropshipper) che lo spedirà direttamente all’acquirente.

Il venditore, oltre che essere un tramite, si preoccuperà di tutte le iniziative di marketing per pubblicizzare il prodotto, i processi inerenti alla logistica (magazzino, imballaggio e spedizione) sono a cura del fornitore (produttore o dropshipper).

Il vantaggio è non dover gestire direttamente il magazzino quindi non dover immobilizzare la liquidità evitando eventuali problemi di rotazione dei prodotti e di invenduto.

Questa pratica è usata sia nei mercati online (ad esempio prodotti personalizzati, piattaforme di e-commerce come eBay, Amazon e AliExpress, ecc.) che nei mercati offline (ad esempio nei retail degli arredamenti d’interni, nelle erboristerie, nei negozi plurimarca, ecc.).

Per fare dropshipping in Italia si deve rispettare la normativa fiscale italiana per il commercio elettronico perché un “negozio in dropshipping” è un’attività commerciale e richiede l’apertura della partita IVA con il corretto codice ATECO (47.91.10 - Commercio al dettaglio di prodotti via internet), iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di competenza (quella del capoluogo dove si trova la sede), iscriversi alla gestione INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) dei commercianti (versare i contirbuti in base al reddito annuo ricordandosi della quota minima a 4.000,00 €), presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) di competenza (quella del capoluogo dove si trova la sede), scegliere il regime fiscale (ad esempio il regime forfettario) insieme al proprio consulente fiscale (Comemrcialista, Esperto contabile, Tributarista e/o Ragioniere), stipulare un contratto di dropshipping (contratto di collaborazione commerciale) per definire la joint venture (tra due o più soggetti) e scegliere il gestionale per emettere la fattura elettronica per i mercati B2B (Business to Business) e B2C (Business to Consumer) mentre nel B2G (Business to Government) è possibile tramite il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito dalla ConSIP (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) in ottica di e-procurement.

Al momento di emettere la fattura elettronica le singole operazioni verrano gestite come un e-commerce dove il fornitore (dropshipper), emette fattura per i propri prodotti al venditore (soggetto terzo, tramite, grossista, marketer, e-commerce, agente di dropshipping, ecc.) che registra la fattura di acquisto, e allo stesso tempo emetterà una nuova fattura elettronica (con IVA o annotazione nel registro dei corrispettivi) per le cessioni dei beni al cliente finale.

Secondo il sistema OSS (One Stop Shop) l’impresa italiana venditrice:

  • emette fattura nei confronti dei consumatori di altro Paese UE applicando l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) del Paese di residenza degli stessi;
  • presenta all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) trimestrale, distinguendo i corrispettivi e l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) a seconda del Paese UE di riferimento;
  • versare l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) prevista dalla normativa, la quale provvede a rigirarla ai Paese di spettanza (al netto di un eventuale compenso a titolo di rimborso delle spese di riscossione).

È stata fissata una soglia minima comunitaria (10.000,00 €), sino alla quale il venditore è abilitato ad applicare l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) del proprio Paese, salvo rinuncia a tale agevolazione e esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) del Paese dove risiede consumatore finale.

Nel caso ci si trovi sotto soglia:

  • l’e-commerce cede la merce al consumatore finale (ad esempio tedesco) e applica l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) italiana (emissione di fattura con IVA o semplice annotazione nel registro dei corrispettivi);
  • l’impresa produttrice italiana emette fattura elettronica nei confronti della società di e-commerce, con applicazione dell’IVA secondo la normativa fiscale italiana.

Nel caso ci si trovi sopra soglia:

  • l’e-commerce apre una posizione IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) in (ad esempio in Germania) e invita l’impresa produttrice italiana a emettere fattura nei confronti della società di e-commerce (posizione IVA tedesca);
  • l’e-commerce (ad esempio con posizione IVA tedesca) cede la merce al consumatore finale (ad esempio tedesco) e applica l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) (in base alla normativa interna di tale [Paese](/glossario/p/paese) che per questo esempio è la Germania);
  • l’impresa italiana (produttore) emette fattura per operazione non imponibile (art. 41, co. 1, lett. a, del D.L. n. 331/93) nei confronti della società di e-commerce (ad esempio con posizione IVA tedesca) inviando la merce al consumatore finale (tedesco) secondo la procedura delle cessioni intracomunitarie annotando la fattura sul registro fatture emesse (presentazione del Modello Intra per le cessioni); l’operazione verrà annotata nella comunicazione (mensile) dell’“esterometro” (operazioni transfrontaliere) o trasmetterà la fattura allo SDI (Sistema di Interscambio) con il relativo codice destinatario (XXXXXX) conservando gli atti le prove di cessione intracomunitaria.

Nel caso in cui il consumatore finale fosse localizzato in Paese extra Ue (ad esempio la Svizzera) l’e-commerce cede la merce al consumatore finale svizzero e dichiara la stessa per l’esportazione definitiva dall’Italia, sulla base della fattura per operazione non imponibili (art. 8, co.1, lett. a, del DPR n. 633/72).

Il produttore italiano emette fattura elettronica per operazioni non imponibili (art. 8, co. 1, lett. a, del DPR n. 633/72 – operazione triangolare) nei confronti dell’e-commerce e invia la merce al consumatore finale svizzero ed entrambe le imprese italiane devono comprovare che la merce è effettivamente uscita dal territorio comunitario (a mezzo risultato di uscita ottenuto accedendo al sito dell’ADM - Agenzia delle Dogane - ed eseguendo la prevista interrogazione a mezzo MRN - Movement Reference Number; l’impresa produttrice italiana potrebbe provare l’esportazione a mezzo fattura vistata dalla Dogana di esportazione).

L’importazione in Svizzera sarà eseguita a spese di uno dei due ultimi soggetti intervenuti nell’operazione, in base alle condizioni di resa INCOTERMS (INternational COmmercial TERMS) pattuite tra le parti. di solito l’impresa produttrice italiana vende con la condizione di resa DAP (Delivery At Place) e la società di e-commerce vende con la condizione di resa DAP (Delivery At Place) o DDP (Delivered Duty Paid).

L’operazione di importazione (Svizzera) viene eseguita in base alla fattura emessa dall’e-commerce e al riguardo occorre tenere presente la normativa fiscale del Paese che importa (in questo caso la Svizzera).

Se ci si trova in operazioni triangolari IVA il dropshipping viene eseguito tra soggetti (tre operatori economici diversi) situati in diversi Stati (comunitari o extra-comunitari) i beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione e per poter procedere si effettua un unico movimento di beni.

Nelle operazioni triangolari IVA è importante che il bene deve transitare senza entrare nella disponibilità materiale del primo cessionario (in questo caso l’e-commerce).