Il QR Code di "Fatture e Corrispettivi"
Le Regole Tecniche della fatturazione elettronica tra privati (B2B e B2C) prevedono che per agevolare l’automazione dei processi e ridurre gli errori nella fase di predisposizione della fattura, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio web per la generazione di un QR-Code che, al pari della Tessera Sanitaria per i clienti privati, potrà essere mostrato dal cliente per la tramissione dei dati identificativi fiscali da inserire in fattura al fornitore se dotato di apposito lettore.
Come generare il QR Code
Il servizio consente alle partita IVA di generare un codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite dispositivo mobile o su carta.
Il fornitore, al momento della predisposizione della Fattura elettronica, può acquisire in automatico i Dati del Cliente (numero di partita Iva del cliente, dati anagrafici e indirizzo telematico - solo se il cliente ha prima utilizzato il servizio di registrazione), in modo veloce e senza il rischio di commettere errori.
Il QR Code generato può essere utilizzato non solo con la stessa applicazione web di predisposizione della Fattura Elettronica presente nel portale Fatture e Corrispettivi, ma anche con l’app FatturAE su dispositivi mobili (smartphone e tablet), la procedura stand-alone per personal computer e tutti i software di terze parti che lo prevedono.
I dati contenuti nel QR Code saranno automaticamente e senza errore inseriti precompilati negli appositi campi del documento fiscale.
Per creare il QR Code devi accedere al tuo cassetto fiscale nel portale Fatture e Corrispettivi.
Il codice può essere generato dal intermediario fornito con una tua delega; una volta generato può essere salvato in formato PDF e stampato o memorizzato sul proprio telefono cellulare.
Dati contenuti
Una volta generato conterrà:
- il set di informazioni anagrafiche, aggiornate all’ultima variazione presente in Anagrafe Tributaria, della Partita IVA consultata;
- il codice di identificazione del canale di trasmissione accreditato nel SdI, ovvero l’indirizzo PEC, scelto dal soggetto ai fini della ricezione delle fatture elettroniche.
In caso di assenza di scelta di comunicazione del canale SdI o indirizzo PEC, viene valorizzato con 0000000 il campo SdI.
La funzionalità sarà presente nel menu in funzione del profilo autorizzativo dell’utente, ma la generazione del QR Code avverrà solo per le partite IVA attive al momento della richiesta, cioè che emettono fatture.
Le tipologie di utenti titolati ad accedere al servizio di Generazione del QR Code di partita IVA sono quelli appartenenti ad una delle seguenti categorie:
- Utente, che consulta la propria posizione;
- Utente delegato.
Può essere, quindi, utilizzato, oltre che dal diretto interessato, da eventuali soggetti appositamente delegati ad uno dei seguenti servizi:
- Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
- Registrazione dell’indirizzo telematico;
- Consultazione dati IVA;
- Fatturazione Elettronica.
Una volta che sei arrivato nella scheda Generazione QR Code partita IVA devi segliere tra:
- QR Code in formato PDF;
- QR Code in formato immagine.
Nei casi in cui non viene generato viene emesso uno dei seguenti messaggi:
- QR non generabile - Partita IVA cessata: l’attività risulta chiusa;
- QR non generabile - Partita IVA sospesa: avviene quando il titolare sospende temporaneamente l’attività a seguito di locazione dell’unica azienda;
- QR non generabile - Informazioni non congruenti: nell’Anagrafica Tributaria risultano incomplete o no ncoerenti le informazioni (suggeriamo di rivolgerti all’ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate);
- QR non generabile - Partita IVA non valida: nell’Anagrafica Tributaria risultano informazioni che non ne consentono l’utilizzo;
- QR non generabile - in corso aggiornamento: il QR Code è generabile il giorno seguente perché i dati presenti in Anagrafica Tributaria sono in corso di aggiornamento.
Reperire le Informazioni fondamentali sulla FE
Se vuoi approfondire la conoscenza di tutti i singoli passaggi tecnici che descrivono la procedura di invio allo SdI nella fatturazione tra privati, delle possibili risposte-ricevute dello SdI e anche dei principali risvolti più prettamente fiscali del procedimento, ti consiglio comunque di esaminare attentamente le seguenti tre fondamentali fonti giuridico-documentali:
- naturalmente il già citato Provv. Dir.le Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, istitutivo appunto delle nuove Regole Tecniche della Fatturazione Elettronica (tra “privati”); in questo provvedimento troverai sintetizzati, oltre alle procedure più sopra indicate, anche l’elenco dei Servizi gratuiti per la FE offerti dall’Agenzia (tra i quali quelli di “Consultazione”, di “Conservazione”, e di “Registrazione indirizzo telematico preferito”), le caratteristiche del procedimento per l’emissione delle “note di variazione” (es.: note di credito elettroniche), nonché le caratteristiche della diversa procedura di trasmissione telematica dei dati delle “operazioni transfrontaliere”;
- La fondamentale Circolare 17 giungo 2019, n. 14/E, contente “Chiarimenti” sulla FE con i quali l’Agenzia delle Entrate ha indicato, in particolare:
- quale data deve essere inserita dal contribuente nel campo ‘data’ della fattura elettronica, indicando che deve essere la ‘data di effettuazione dell’operazione’ (v. punto 3.1);
- le differenze di compilazione e di datazione tra ‘fattura immediata’ e ‘fattura differita’ (v. sempre punto 3.1);
- le modalità per la ‘annotazione delle fatture emesse’ (punto 3.2), la ‘registrazione degli acquisti’ (punto 3.3) e la ‘detrazione dell’Iva’, coordinate con i particolari aspetti del nuovo procedimento di fatturazione elettronica (punto 3.4);
- le regole per la compilazione e l’emissione di quei tipi di ‘auto-fatture’ (come quelle emesse per ‘auto consumo’ o per ‘cessioni gratuite senza rivalsa iva’) nelle quali i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente devono essere compilati con i dati del medesimo soggetto, il cedente (v. punto 6);
- le regole per la compilazione e l’emissione di quei diversi tipi di ‘autofatture’ che consistono in realtà nell’emissione, da parte del cessionario-committente, di fatture in nome e per conto del suo cedente/prestatore (come quelle emesse per regolarizzare casi di mancata o inferiore fatturazione da parte del fornitore ex art. 6, d.lgs. 471/97, o quelle emesse a seguito di acquisto di bene da Agricoltore esonerato ex art. 34, c. 6 della Legge IVA);
- le importantissima guida alla fatturazione elettronica.