Differenze B2B, B2C e PA
Prima di procedere partiamo analizzando la fatturazione elettronica nel B2B e nel B2C; l’innovazione ha assottigliato la differenze nel processo di fatturazione elettronica a seconda che il destinatario:
- sia un soggetto passivo IVA (un imprenditore, un professionista, ecc.);
- sia un consumatore finale che non è soggetto passivo IVA, oppure un soggetto passivo rientrante in speciali categorie legate alla piccola dimensione economica dell’attività svolta , quali i noti forfettari e i piccoli produttori agricoli;
Invio ad altre partite IVA
Nel primo caso, il corretto invio allo SdI è considerato come corrispondente all’invio al cessionario/committente, rispetto al quale non sarai quindi obbligato a compiere altre attività di trasmissione: in altre parole, potrai, se vorrai, inviare al tuo cliente separatamente, per cortesia o per prudenza, una copia della fattura in XML, oppure una “notizia” dell’avvenuta emissione, ma la norma fiscale, quantomeno di default, non ti obbliga affatto a farlo.
Il motivo risiede naturalmente nel fatto che in tali casi il destinatario, essendo a sua volta una partita IVA, riceverà la fattura direttamente sulla sua PEC o sul suo canale accreditato presso l’Agenzia delle Entrate.
La procedura sarà diversa solo nei seguenti due casi:
- nel caso che il tuo cessionario/committente non ti abbia comunicato la PEC o il codice del suo canale accreditato (in questo caso potrai inviare la fattura indicando, come valore del codice destinatario, il numero convenzionale 0000000, di sette zeri);
- nel caso che lo SdI ti dovesse comunicare (impossibilità di recapito MC) che l’invio al ricevente della (pur corretta) fattura non è stato possibile per cause tecniche ad esso SdI non dovute (può essere il caso, ad esempio, di una casella PEC del destinatario piena o di un canale telematico non funzionante, anche solo temporaneamente).
In queste ipotesi, una volta trasmessa la fattura allo SdI, dovrai:
- comunicare al tuo cliente l’intervenuta emissione della fattura e la possibilità per lui di visionarne l’originale in un apposito spazio riservato nel sito web dell’Agenzia delle Entrate (questo spazio è accessibile mediante Fisconline, sistema SPID o Carta Nazionale dei Servizi);
- consegnargli una copia elettronica o analogica (di carta) della fattura.
La notifica di impossibilità di recapito – MC attesta che la fattura è stata emessa.
Invio ai consumatori finali e agli altri soggetti passivi “piccoli”
Nel caso in cui il destinatario sia invece un consumatore finale dovrai comportarti nella maniera seguente:
- inviare la fattura elettronica in XML allo SdI;
- consegnare al cliente una copia della fattura elettronica in formato elettronico o in formato analogico di (carta);
- comunicare al cliente che il documento è disponibile nella su area riservata all’interno del portale Fatture e corrispettivi.
Come vedi, nel caso che il tuo cliente sia un consumatore finale, la legge ti impone un’attività accessoria che non è di mera cortesia, ma è un vero e proprio ulteriore obbligo, che si aggiunge a quello dell’invio della fattura elettronica.
L’unica possibile agevolazione per ora prevista è che il consumatore finale può rinunciare alla copia della fattura (ma non alla comunicazione dell’intervenuta emissione).
A ben vedere, se ci rifletti, se tra i tuoi clienti ci sono molti consumatori finali, potrebbe esserti allora ancora più utile ricorrere ad un servizio di fatturazione online (che ovviamente faccia anche l’invio allo SdI), che ti fornisca in automatico anche la trasformazione della fattura XML in un documento PDF di “cortesia”.
Per inviare una fatutra elettronica ad un privato cittadino, quindi, sprovvisto di partita IVA è inserire al posto del valore della partita IVA il suo codice fiscale e nel caso avesse, anche un indirizzo PEC, inserire il dato nell’apposito campo.
Ricevute di "esito committente"
Con la fatturazione elettronica è stato eliminato, tra privati, le notifiche di esito committente, con le quali il cliente destinatario poteva rifiutare (oppure espressamente “accettare”), proprio tramite lo SdI, la fattura elettronica inviatagli.
La conseguenza di ciò è importantissima, perché significa che la fattura elettronica, una volta che lo SdI non l’avrà scartata e ne avrà anzi effettuato l’invio al cliente, sarà a tutti gli effetti emessa, per lo Stato e per il Fisco, senza il bisogno di un’espressa accettazione da parte dello stesso cliente.
Spetterà ai due soggetti privati regolare i rapporti tra di loro e concordare semmai l’emissione di una nota di credito (sempre elettronica tramite Sdi) nel caso che la fattura non fosse dovuta o non fosse corretta.
Fattura PA
Il processo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, da qui Fattura PA, è per certi versi molto simile alla fatturazione nel B2B.
Prima di tutto i soggetti che rientrano in questo processo sono gli stessi del B2B:
- le partite IVA;
- le pubbliche amministrazioni;
- gli intermediari.
La trasmissione della fattura elettronica allo SdI può avvenire nei seguenti modi:
- senza essere accreditati:
- con la PEC;
- invio dal web;
- con l’accreditamento:
- con il servizio SDIFTP;
- con il servizio SDICoop;
- con il servizio SPCoop.
In questo caso il processo di ricezione, verifica ed invio dello SdI è praticamente uguale al B2B, lo SdI:
- riceve i file XML (singolo o pacchetto);
- esegue i controlli su tutti i file (nel caso del pacchetto li esegue singolarmente);
- inoltra il file alla PA destinatarie;
- inoltra i dati alla Ragioneria Generale di Stato.
Una volta che lo SdI ha inoltrato il documento XML alla PA destinataria invia alla partita IVA uno dei seguenti messagi:
- ricevuta di scarto: certifica la consegna del file al destinatario;
- notifica di scarto: segnala che il file non ha superato i controlli;
- notifica mancata consegna: segnala che il file è temporaneamente non recapitabile;
- attestazione di avvenuta trasmissione: attesta la definitiva impossibilità di recapito del file al destinatario;
- notifica di esito: comunica l’esito della fattura trasmesso dalla PA;
- notifica decorrenza termini: inviata al trasmittente e al destinatario dopo 15 giorni la PA non ha esitato la fattura;
- notifica di scarto esito comittente: segnala la inammissibilità o non conformità dell’esito trasmesso dalla PA.
Prima ho detto che il processo è molto simile al processodi invio tra privati ma c’è una cosa che lo rende differente.
Una fattura inviata al destinatario per lo SdI, quindi per l’Agenzia delle Entrate equivale all’avvenuto pagamento della stessa mentre nel caso di una Fattura PA questo non è una conseguenza cioè anche se lo SdI ha inviato il documento XML alla PA questa la può non accettare, quindi rifiutarla.
Le PA determinare la generazione delle ricevute di notifica esito committente e di notifica decorrenza termini.
Questa situazione obbliga la partita IVA a contattare la PA e capire come risolvere il problema.