Microimprese
È un parametro di classificazione delle società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000,00 €;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 €;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 9 ULA (Unità Lavorative Anno).
Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Secondo la raccomandazione europea (2003/361/CE del 6 maggio 2003) uscita sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (L 124 del 20.5.2003) devono essere considerate imprese tutte le entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che esercitano un’attività economica (attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica).
Nelle specifico la categoria delle microimprese è costituita da imprese che occupano meno di 10 ULA (Unità Lavorative Anno), il cui fatturato annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Le imprese che vengono considerate per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari sono le “impresa autonome” (qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3) e le “imprese associate” (tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3).
Le “imprese associate” si dividono in “impresa a monte” che detiene, da sola o insieme a una o più “imprese collegate”, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un’“impresa a valle”.
Un’impresa può tuttavia essere definita autonoma (priva di imprese associate) anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati (paragrafo 3) con l’impresa in questione:
- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio (business angels) che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti “business angels” in una stessa impresa non superi 1.250.000,00 €;
- università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
Si definiscono “imprese collegate” le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un’impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Sussiste un praesumptio iuris tantum (presunzione giuridica che ammette una prova contraria) che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori (fermo restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci) non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell’impresa in questione.
Le impresa fra le quali intercorre una delle relazioni tramite una o più altre imprese, o con degli investitori sono anch’esse considerate imprese collegate.
Le impresa fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche (essere umano che assume, dal momento della nascita, lo stato di soggetto di diritto e come tale una capacità giuridica, ovvero la titolarità di diritti e doveri e l'assunzione di una posizione nelle situazioni giuridiche soggettive) che agiscono di concerto sono anch’esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui (il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione).
Un’impresa non può essere considerata PMI (Piccole e Medie Imprese) se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata e questa dichiarazione (non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie) può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l’individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l’impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche.
Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso (attività economica svolta entro un determinato periodo di tempo, che normalmente è di un anno) e sono presi dalla data di chiusura dei conti. L’importo del fatturato è calcolato al netto dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) e di altri diritti o imposte indirette.
Se un’impresa, alla data di chiusura dei conti, dichiara di aver superato (nell’uno o nell’altro senso e su base annua e solo se per due esercizi consecutivi) le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa.
Gli effettivi corrispondono al numero di ULA (Unità Lavorative Anno) mentre il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l’anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA (Unità Lavorative Anno).
Gli effettivi sono composti:
- dai dipendenti che lavorano nell’impresa;
- delle persone che lavorano per l’impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell’impresa;
- dai proprietari gestori;
- dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi quindi la durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.
Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell’impresa stessa.
Per le imprese associate, o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell’impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell’impresa o di conti consolidati in cui l’impresa è ripresa tramite consolidamento e a questi si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell’impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest’ultima.
L’aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due mentre per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata) e si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali impresa direttamente o indirettamente collegate all’impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti consolidamenti del bilancio consolidato.