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Apprendistato

È un termine utilizzato per indicare un percorso formativo per l’apprendimento pratico e teorico (acquisizione di qualificazioni o di crediti professionali) in un settore economico-professionale tramite lo svolgimento di un’attività lavorativa specifica e seguito da un tutor.

L’apprendista, quindi, svolge le attività lavorativa con lo status di lavoratore, sulla base di un contratto di apprendistato e in genere prelude ad una successiva occupazione.

Il contratto di apprendistato regola il lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla successiva occupazione giovanile.

Il rapporto di lavoro si basa su un patto fra datore di lavoro e l’apprendista (lavoro dipendente) che accetta le condizioni contrattuali specifiche in cambio di una formazione specializzata tale da garantirgli una cospicua crescita professionale.

L’apprendistato si articola in tre tipologie:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (giovani dai 15 ai 25 anni): viene finalizzato per far conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro;
  • apprendistato professionalizzante (giovani dai 18 ai 29 anni): viene finalizzato per far apprendere un mestiere o far conseguire una qualifica professionale;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca (giovani dai 18 ai 29 anni): viene finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

Di seguito riportiamo i vantaggi per le partite IVA che assumono (artt. 42 e 47 del D.Lgs. n. 81/2015):

  • retributivo: possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) di riferimento o, in alternativa, di stabilire la retribuzione in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;
  • contributivo: possibilità di beneficiare di un trattamento agevolato fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato come rapporto di lavoro subordinato ordinario;

Un altro vantaggio è che l’apprendista non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti numerici presi in considerazione da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di specifiche normative o istituti.

Nel caso in cui il datore di lavoro stipuli un contratto di apprendistato di primo livello (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) viene riconosciuto, ai datori di lavoro (che occupano alle proprie dipendenze fino a 9 addetti) uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione per i periodi maturati nei primi 3 anni di contratto (art. 1, comma 645, Legge di Bilancio 2022).