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ARERA

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

È un organismo indipendente (l. n. 481 del 14 novembre 1995) che ha il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi garantendo adeguati livelli di qualità tramite le attività di regolazione, controllo e sviluppo dei mercati per creare concorrenza (accesso alle reti, dello standard di qualità dei servizi, del funzionamento dei mercati e la tutela dei clienti e degli utenti finali) tra le grandi imprese e le PMI (Piccole e Medie Imprese) nel settore:

  • dell’energia elettriche, del gas e del servizio idrico integrato: separazione contabile, con l’eccezione dei Sistemi di Distribuzione Chiusi del settore elettrico, i segmenti dei quali sono definiti nella relativa disciplina;
  • del teleriscaldamento e teleraffrescamento:
    • produzione di energia termica o frigorifera ai fini dell’immissione in reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
    • distribuzione di energia termica o frigorifera attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
    • vendita di energia termica o frigorifera attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
    • misura dell’energia termica o frigorifera fornita attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento all’utente;
  • dello smaltimento dei rifiuti urbani:
    • spazzamento e lavaggio delle strade;
    • raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
    • gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
    • trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
    • trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

I soggetti che si vogliono iscriversi all’ARERA devono essere in possesso delle seguenti informazioni:

  • ragione sociale: composta dal nome seguito dall’acronimo del tipo di società, ed è oggetto di iscrizione nel registro delle imprese;
  • natura giuridica;
  • gruppo societario di appartenenza: insieme di aziende giuridicamente separate, collegate tra loro attraverso un rapporto di controllo della holding (capogruppo);
  • anno di costituzione presente sull’atto costitutivo;
  • settori e segmenti di attività;
  • data di inizio attività in ciascun segmento di cui al punto precedente;
  • sede legale;
  • sedi operative;
  • numero di partita IVA;
  • gruppo IVA (se presente);
  • codice autorizzazione ministeriale (se presente);
  • codice fiscale;
  • sito internet;
  • e-mail generale e del legale rappresentante;
  • legale rappresentante;
  • riferimenti per il contatto da parte del cliente;
  • elenco dei soci con quota di proprietà almeno pari al 2% e quota complessiva di proprietà degli ‘altri soci’, intesi come raggruppamento dei soci con quota di capitale inferiore al 2%; per ciascun socio elencato indicare quota di proprietà, tipologia e nazionalità;
  • PEC (Posta Elettronica Certificata).

Sono esclusi (Allegato A alla delibera 102/2022/R/com) dall’iscrizione al registro TIAO (Testo Integrato Anagrafica Operatori) i piccoli produttori (art. 4.1 e 4.2 del TIAO) di energia elettronica:

  • svolgono l’attività di produzione di energia elettrica con impianti di potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW;
  • non svolgono alcuna delle altre attività nei settori di competenza dell’Autorità;
  • sono già registrati presso Terna nel sistema Gaudì (Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione);
  • svolgono esclusivamente attività di lavorazione di sostanze od oggetti (art 184-ter del d.lgs. n. 152/06);
  • svolgono esclusivamente operazioni di autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale, ai sensi della normativa vigente.

Le risorse economiche, per il suo funzionamento, derivano da un contributo sui ricavi degli operatori regolati e non dal bilancio dello Stato.