ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
È un organismo indipendente (l. n. 481 del 14 novembre 1995) che ha il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi garantendo adeguati livelli di qualità tramite le attività di regolazione, controllo e sviluppo dei mercati per creare concorrenza (accesso alle reti, dello standard di qualità dei servizi, del funzionamento dei mercati e la tutela dei clienti e degli utenti finali) tra le grandi imprese e le PMI (Piccole e Medie Imprese) nel settore:
- dell’energia elettriche, del gas e del servizio idrico integrato: separazione contabile, con l’eccezione dei Sistemi di Distribuzione Chiusi del settore elettrico, i segmenti dei quali sono definiti nella relativa disciplina;
- del teleriscaldamento e teleraffrescamento:
- produzione di energia termica o frigorifera ai fini dell’immissione in reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
- distribuzione di energia termica o frigorifera attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
- vendita di energia termica o frigorifera attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
- misura dell’energia termica o frigorifera fornita attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento all’utente;
- dello smaltimento dei rifiuti urbani:
- spazzamento e lavaggio delle strade;
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
I soggetti che si vogliono iscriversi all’ARERA devono essere in possesso delle seguenti informazioni:
- ragione sociale: composta dal nome seguito dall’acronimo del tipo di società, ed è oggetto di iscrizione nel registro delle imprese;
- natura giuridica;
- gruppo societario di appartenenza: insieme di aziende giuridicamente separate, collegate tra loro attraverso un rapporto di controllo della holding (capogruppo);
- anno di costituzione presente sull’atto costitutivo;
- settori e segmenti di attività;
- data di inizio attività in ciascun segmento di cui al punto precedente;
- sede legale;
- sedi operative;
- numero di partita IVA;
- gruppo IVA (se presente);
- codice autorizzazione ministeriale (se presente);
- codice fiscale;
- sito internet;
- e-mail generale e del legale rappresentante;
- legale rappresentante;
- riferimenti per il contatto da parte del cliente;
- elenco dei soci con quota di proprietà almeno pari al 2% e quota complessiva di proprietà degli ‘altri soci’, intesi come raggruppamento dei soci con quota di capitale inferiore al 2%; per ciascun socio elencato indicare quota di proprietà, tipologia e nazionalità;
- PEC (Posta Elettronica Certificata).
Sono esclusi (Allegato A alla delibera 102/2022/R/com) dall’iscrizione al registro TIAO (Testo Integrato Anagrafica Operatori) i piccoli produttori (art. 4.1 e 4.2 del TIAO) di energia elettronica:
- svolgono l’attività di produzione di energia elettrica con impianti di potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW;
- non svolgono alcuna delle altre attività nei settori di competenza dell’Autorità;
- sono già registrati presso Terna nel sistema Gaudì (Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione);
- svolgono esclusivamente attività di lavorazione di sostanze od oggetti (art 184-ter del d.lgs. n. 152/06);
- svolgono esclusivamente operazioni di autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale, ai sensi della normativa vigente.
Le risorse economiche, per il suo funzionamento, derivano da un contributo sui ricavi degli operatori regolati e non dal bilancio dello Stato.