Atto costitutivo
È l’atto giuridico (in materia di diritto rappresentante un avvenimento o una situazione scaturita dal comportamento umano volontario giuridicamente rilevante) con il quale si dà vita ad una persona giuridica.
L’atto giuridico deve essere a carico di un soggetto di diritto (passibile di essere titolare di rapporti giuridici attivi e/o passivi) che lo ha reso percepibile nel mondo reale e, quindi, anche sul piano giuridico; il documento (cartaceo o informatico) con il quale ciò si realizza costituisce la forma dell’atto (libera o particolare) che potrebbe avere una forma solenne se riporta determinate parole.
È il documento con cui i soci fondatori definiscono le caratteristiche principali dell’ente e le finalità che questo deve perseguire.
Per ulteriori approfondimenti bisogna fare riferimento a quanto indicato nel Codice Civile:
- art. 2328: atto costitutivo;
- art. 2329: condizioni per la costituzione;
- art. 2330: deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società;
- art. 2331: effetti dell’iscrizione;
- art. 2332: nullità della società;
- art. 2333: programma e sottoscrizione delle azioni;
- art. 2334: versamenti e convocazione dell’assemblea dei sottoscrittori;
- art. 2335: assemblea dei sottoscrittori;
- art. 2336: stipulazione e deposito dell’atto costitutivo.