NCC
Noleggio Con Conducente
Indica un servizio di trasporto pubblico con un’auto svolto da privati senza limite temporale, con possibilità di variazione e/o integrazione durante il viaggio.
La prenotazione di un NCC (Noleggio Con Conducente), di norma, può avvenire online, per telefono o di persona e sarà già necessario indicare:
- lunghezza del noleggio;
- data, orario e luogo di partenza;
- destinazione;
- tipologia di auto e optional richiesti;
- dati anagrafici e di contatto;
- modalità di pagamento.
La normativa nazionale (L. 21/1992) li definisci come autoservizi pubblici non di linea perché provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici (di linea ferroviaria, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei). Vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
I autoservizi pubblici non di linea si dividono nelle seguenti due categorie di servizi:
- taxi (autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale);
- noleggio con conducente (autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale).
Lo stazionamento dei mezzi degli NCC (Noleggio Con Conducente) deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco mentre la sede operativa e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
È possibile disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni, della medesima Provincia o area metropolitana, in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti.
Per ls Sicilia e la Sardegna l’autorizzazione è rilasciata dal Comune ed è valida sull’intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa.
Le Regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del (D.P.R. n° 616 del 24 luglio 1977).
Una volta stabiliti i criteri a cui devono attenersi i regolamenti comunali, le Regioni delegano agli enti locali per l’esercizio delle funzioni amministrative attuative al fine realizzare una visione integrata del trasporto pubblico nel quadro della programmazione economica e territoriale (gli interventi attuati da uno o più attori istituzionali, generalmente pubblici ma anche privati, al fine di favorire lo sviluppo di un particolare territorio/regione).
Presso le Regioni e i Comuni sono costituite commissioni consultive (in queste commissioni ci sono i rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti) che operano in riferimento all’esercizio del servizio e all’applicazione dei regolamenti.
Le Regioni, per le zone con intensa attività di conurbazione (processo di formazione di una città per collegamento di centri urbani minori attorno ad un nucleo maggiore che funge da polo) possono stabilire norme speciali per assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.
I comuni, nel predisporre i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
- il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
- le modalità per lo svolgimento del servizio;
- i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
- i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
I comuni, per i NCC (Noleggio Con Conducente), possono regolamentare l’accesso nel loro territorio o all’interno delle aree a traffico limitato da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni.
Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
Per l’iscrizione nel ruolo (avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale con cadenza almeno mensile) è necessario il certificato di abilitazione professionale come previsto dal Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. 2, L. 111 del 18 marzo 1988 e art. 1, L. 112 del 24 marzo 1988).
L’iscrizione nel ruolo è indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
L’iscrizione nel ruolo è necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell’autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
I soggetti che, al momento dell’istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.
Chi svolge l’attività di NCC (Noleggio Con Conducente) deve generare una fattura immediata (la data di emissione coincide con la data in cui effettui la prestazione o vendi il ben) oppure un documento commerciale (ex ricevuta fiscale).
L’ambito fiscale italiano per gli NCC (Noleggio Con Conducente) presenta una serie di sfumature che possono variare a seconda che si operi come singolo professionista o dalla società e dalla scelta del regime fiscale (regime forfettario o il regime ordinario), è necessario considerare variabili come la tipologia del veicolo, l’area geografica di operatività e il tipo di clientela servita.
Nel regime forfettario, ad esempio, il professionista paga una percentuale fissa sul reddito, generalmente più bassa rispetto ad altri regimi, e non ha la possibilità di detrarre l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) mentre nel regime ordinario, l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) viene pagata, ma c’è la possibilità di detrarre quella sugli acquisti, offrendo una maggiore flessibilità, ma anche una maggiore complessità nella gestione contabile (processo attraverso il quale vengono raccolti, registrati, e analizzati tutti i movimenti finanziari di un'impresa).
Per l’apertura della partita IVA bisogna prendere in considerazione:
- Costi notarili: per le forme societarie (ad esempio una SRL) ci sono i costi per la redazione e la registrazione dell’atto costitutivo;
- Registrazione all’Albo dei conducenti NCC: è obbligatoria e la quota può variare a seconda della Regione o della Provincia;
- Tasse camerali: è una tassa della Camera di Commercio e l’importo varia a seconda della natura giuridica dell’attività (singolo professionista, società di persone, società di capitali);
- Costi di consulenza: se non si hanno competenze specifiche in materia fiscale o contabile, è consigliabile avvalersi dei servizi di un consulente fiscale (commercialista, Tributarista, Esperto contabile o Ragioniere).
Il costo al km non è uniforme e può variare in base ai seguenti fattori:
- Tipo di veicolo;
- Zona geografica;
- Orario e giorno;
- Servizi aggiuntivi (ad esempio il wi-fi, l'acqua e/o i giornali a bordo);