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Lavoro a tempo indeterminato

Lavoro a tempo pieno

Contratto di lavoro indeterminato

È una tipologia ordinaria per la gestione dei rapporti di lavoro in cui viene definito l’accordo con cui il lavoratore si obbliga a prestare la propria attività manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro a fronte di un determinato corrispettivo (art. 2094 Codice Civile).

Gli elementi caratteristici di questa forma contrattuale sono la retribuzione e la subordinazione del lavoratore (assoggettamento direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro che emana direttive specifiche e in un’attività di vigilanza e controllo ed esercizio del potere disciplinare) a tempo indeterminato (a tempo pieno o full-time) a fronte di una retribuzione senza vincolo di durata.

Questo tipo di contratto è, di regola, la forma comune di rapporto di lavoro per le assunzioni.

Il contratto deve essere redatto in forma scritta e contenere tutte le principali informazioni sul rapporto di lavoro:

  • la mansione: descrivere l’insieme delle attività lavorative richieste al lavoratore;
  • l’inquadramento (livello): definire il livello e la qualifica attribuita al lavoratore;
  • la data di inizio (data di assunzione): indicare il primo giorno del rapporto di lavoro;
  • l’eventuale durata (durata massima fissata dalla legge di sei mesi) del periodo di prova: indicare il preriodo di prova oltre il quale si dovrebbe finalizzare il rapporto di lavoro ed è utile nella valutazione da entrambe le parti dell’eventuale convenienza;
  • la retribuzione: indicare, in base alla qualifica, l’importo retributivo e i relativi elementi costitutivi indicando del periodo di pagamento;
  • il luogo di lavoro: indicare la sede lavorativa in cui il dipendente svolgerà le sue mansioni;
  • l’orario di lavoro: indicare gli orari di ingresso e di uscita dalla sede lavorativa;
  • i giorni di ferie: viene indicato il monte ore annuale delle ferie godibili dal dipendente, l’eventuale aumento in relazione all oscatto di anzianità, l’eventuale retribuzione in caso di non godimento (dopo un periodo prestabilito il dipendente vedrà commutato il monte ore delle ferie regresse in valore economico);
  • le ore di permesso;
  • i termini del preavviso in caso di recesso: indicare i tempi in cui è possibile recedere il contratto da parte del datore di lavoro;
  • le indennità supplementari: eventuali tredicesima (corrisposta a Natale e conteggiata sull’arco solare dell’anno) e, eventualmente, la quattordicesima (cirisposta a inizio luglio e conteggiata sui 12 mesi precedenti)

Molte di queste voci vengono rimandate, dal datore di lavoro o chi per lui, al CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) di categoria (riferimento) e in fase di assunzione, al dipendente, viene specificato con quale CNEL l’azienda procede all’assunzione delle forze di lavoro.

Prima di incominciare il periodo di prova il lavoratore ha il diritto di percepire una retribuzione non inferiore a quella prevista dal CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) di categoria.

Il recesso (cessazione del contratto) è una possibilità che consente di risolvere (atto di recesso) la durata poiché questo contratto non ha un termine di durata salvo il caso di accesso alla pensione.

Il recesso dal contratto deve avvenire in forma scritta e può essere concordato dalle parti e assume due diversi connotati:

  • dimissioni: per scelta del lavoratore senza che debba addurre alcuna motivazione e senza obbligo di dare il preavviso, in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro tale da non permettere la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto (ad esempio nel caso di mancato pagamento della retribuzione);
  • licenziamento (dimissioni): per scelta del datore di lavoro per una giusta causa (giustificato motivo oggettivo), ossia solo in caso di gravi azioni commesse dal lavoratore che non permettano lo svolgersi della normale attività (ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento) o un giustificato motivo soggettivo(inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, meno grave della giusta causa).

In tutti e due i casi chi decide di interrompere il rapporto di lavoro deve dare un preavviso all’altro soggetto coinvolto la cui durata è, di norma, stabilita dal CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) di riferimento e in mancanza di preavviso, chi recede, è tenuto a versare all’altra parte un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.