Imposta di bollo
Ha una natura giuridica mista, in quanto a volte si configura come imposta e a volte come tassa, e viene applicata alla produzione, richiesta o presentazione di determinati documenti (atti civili, commerciali, giudiziali ed extragiudiziali, sugli avvisi, sui manifesti).
Nel primo caso (imposta) della natura giuridica mista, i contribuenti devono presentare una dichiarazione consuntiva da presentare entro i mesi di gennaio o febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento (art. 15-bis deld.P.R.R 642/1972) nota come dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale (art.15 d.P.R. n. 642/1972) contenente il numero degli atti e documenti emessi (distinti per voce di tariffa) utilizzando l’apposito modello e trasmesso in via telematica direttamente dal dichiarante o tramite intermediario abilitati (ad esempio un CAF).
In merito alla sua applicazione nei documenti elettronici consigliamo un confronto con il consulente fiscale (Commercialista, Tributarista; Esperto contabile e/o Ragioniere) perché in linea generale l’imposta di bollo (nella misura di 2,00 €) deve essere applicata alle fatture (elettroniche e cartacee) emesse senza addebito di IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) quando, queste, superano un importo superiore a 77,47 €; al di sotto di questo valore, sempre in linea generale, la marca da bollo (imposta di bollo) non deve essere applicata (bollo virtuale); esistono in merito molte casistiche come ad esempio:
- Operazioni con l’imposta di bollo:
- Art. 8 c) e 8 bis (d.P.R. 633/1972);
- Operazioni ESCLUSE (ex-art. 15);
- Art. 2, 3, 4, 5 e 7 (d.P.R.19 633/72);
- Art 1 commi 54-89 l. 190/2014 e s.m. (d.P.R. 633/1972): regime forfettario;
- Art. 27 commi 1 e 2 d.l. 98/2011 (d.P.R. 633/1972): regime di vantaggio o dei minimi;
- Operazioni ESENTI (ex-art. 10, d.P.R. 633/1972);
- Operazioni senza imposta di bollo:
- Operazione imponibile IVA (4%, 10%, 22%);
- Art. 17 (d.P.R. 633/1972): inversione contabile nazionale;
- Art. 17-ter (d.P.R. 633/1972): split payment alla PA;
- Art. 74 (d.P.R. 633/72): IVA assolta all’origine;
- Operazioni NON IMPONIBILI (ex artt. 8, 9 e art. 6, comma 5, DL 331/93).
Nel caso delle prestazioni sanitarie (Risoluzione n. 444/E/2008) ricordiamo che:
- va assolta su ogni fattura medica (nel caso sia esente, art. 10, comma 1, n. 18 del d.P.R. n. 633/72) superiore ad 77,47 €;
- il soggetto tenuto all’applicazione è colui che emette il documento fiscale (medico);
- è facoltà del prestatore (medico) addebitare l’importo dell’imposta al paziente;
- il paziente (cliente) e il medico (prestatore) ai fini fiscali sono solidalmente responsabili per la mancata applicazione dell’imposta di bollo.
È un’imposta indiretta (d.P.R. 642/1972) e si applica a tutti gli atti indicati nella Tariffa allegata:
- all’origine:
- Atti, documenti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali;
- Certificati di successione;
- Domande, denunce ed atti presentati all’ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica o supporto informatico;
- Domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale presentati alla Camera di Commercio o all’Ufficio Italiano di brevetti e marchi inviate per via telematica o con supporto informatico;
- Certificazioni e atti stragiudiziali di organi giurisdizionali;
- Atti aventi ad oggetto la costituzioni, modificazione, trasferimento o rinuncia di diritti reali di godimento su beni immobili che comportano (o meno) formalità nel registro delle imprese;
- Atti di società da depositarsi presso il registro delle imprese;
- Atti relativi a cessioni di quote di società di persone, cessione di azienda (senza immobili), conferimento d’azienda (senza immobili), costituzione o cancellazione di pegno su partecipazioni di s.r.l. o società di persone;
- Vaglia cambiari all’ordine di banche;
- Cambiali emesse e pagabili in Italia o emesse nello Stato e Pagabili all’estero;
- Assegni bancari e circolari;
- Estratti conto bancari, postali e rendiconto dei libretti di risparmio;
- Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari (compresi depositi bancari e postali);
- Documenti di carattere commerciale, negoziati, consegnati per l’incasso presso aziende ed istituti di credito;
- Libri e registri contabili obbligatori secondo il Codice Civile;
- Fatture, note, ricevute e quietanze rilasciate dal creditore se di importo superiore a € 77,47;
- in caso d’uso:
- Documenti attestanti movimenti di denaro tra società madre e filiali, o comunque impresa centrale ed ausiliarie;
- Atti, documenti e registri provenienti dall’estero con contenuto che corrisponde ad atti soggetti ad imposta nello Stato;
- Cambiali provenienti dall’estero;
- Biglietti del lotto, lotterie e cartelle delle tombole autorizzate;
- Documenti di trasporto;
- Note di consegna merce;
- ma esenti:
- Cambiali finanziarie emesse in forma dematerializzata;
- Scritture private per la costituzione di s.r.l.;
- Fatture, note, ricevute e quietanze relative ad operazioni soggette (o meno) ad IVA ma di importo inferiore a € 77,47;
- Fatture, note, ricevute e quietanze relative ad operazioni riguardanti cessioni intracomunitarie;
- Estratti conto di importi non superiori a € 77,47;
- Contratti di lavoro e di impiego;
- Buoni acquisto di importi non superiori a € 77,47;
- Contratti, dichiarazioni e documenti generati o richiesti da Onlus, federazioni sportive o enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (ad eccezione delle società ed associazioni dilettantistiche);
- Atti costitutivi organizzazioni di volontariato;
- Domande per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo;
- Atti inerenti l’iscrizione nel registro delle imprese delle start-up innovative;
- Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà;
- Atti, verbali, copie ricorsi depositati presso le Commissioni Tributarie;
- Atti e documenti relativi ad accertamenti e riscossione dei tributi;
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
L’imposta è pagata dal soggetto che genera l’atto, o da colui che lo utilizza, nel momento in cui viene creato o nel momento in cui viene utilizzato (in caso d’uso), con versamento postale o in modo virtuale.
Il valore dell’imposta di bollo da pagare può essere in:
- misura fissa: prescindendo dal valore indicato nel documento, ad esempio per gli estratti conto, documenti di carattere commerciale, atti rogati o autenticati dai notai o pubblici ufficiali;
- misura proporzionale: per cambiali, comunicazioni periodiche alla clientela, libri contabili che può variare:
- in misura percentuale sull’importo indicato nell’atto;
- per foglio con cui l’importo dell’imposta aumenta all’aumentare del numero dei fogli utilizzati (ciascun foglio è considerato composto da 4 pagine);
- per copia con cui l’imposta dovuta varia in funzione delle copie, totali o parziali, dei documenti per cui si richiede l’attestazione della conformità all’originale;
- per tabulati meccanici con cui l’imposta dovuta sarà determinata dalle linee effettivamente utilizzate (la maggiore imposta scatta ogni 100 linee o frazioni).
Nel caso di imposta proporzionale gli importi saranno arrotondati all’unità di euro, e quindi:
- per eccesso (tra 0,05 € e 0,09 €);
- per difetto (tra 0,01 € e 0,04 €).
La misura minima del bollo è di 0,50 € per le cambiali e vaglia cambiari e di 1,00 € per gli altri documenti.
Vedi: Bollo