Castelletto bancario
È una locuzuone che identifica, in ambito bancario, una tipologia di fido bancario (finanziamento a breve termine) che descrive una pratica di debito finanziario (obbligazione di pagamento gravante su un’azienda, da effettuare a saldo di prestiti attinti) in cui le imprese possono cedere i crediti non ancora scaduti (art. 2946 del c.c.; dopo 10 anni i diritti sul credito vanno in prescrizione e per questo il debito non può più essere, a meno di eccezioni, risolto) in questo modo l’impresa può evitare una crisi della liquidità (derivata da una politica sul credito commerciale che, in caso di ritardo o mancato pagamento, poco attenta) ma non le fatture insolute.
A fronte di un tasso di interesse, concordato con l’istituto di credito che ha valutato affidabile (sulla base di requisiti economici, morali o strutturali) l’impresa richiedente, permette l’anticipo delle fatture aperte (che hanno pagamenti dilazionati a 30, 60, 90 e 120) dei propri clienti (con il vizio di saldare le fatture in ritardo allungando ulteriormente i tempi di incasso) per ottenere liquidità immediata, di norma, per le spese correnti.
La banca valuta l’importo del castelletto bancario sulla base dei seguenti parametri:
- del fatturato medio mensile (somma degli importi delle fatture emesse per il numero stesso delle fatture) dell’azienda;
- della dilazione media dei crediti;
- degli eventuali castelletti già concessi da altre banche.
Di fatto l’importo anticipato è legato ai crediti verso clienti (fatture o ricevute bancarie) e le tipologie di catelletto più utilizzate sono:
- Castelletto Ri.Ba (Ricevute Bancarie): permette a chi la richiede di ottenere un anticipo di liquidità corrispondente al 100% del credito e fa riferimento alle ricevute bancarie a carico dei clienti (si tratta di documenti bancari, per lo più in forma elettronica, forniti dalle banche per facilitare i pagamenti tra le aziende);
- Castelletto anticipo fatture: si utilizza per le aziende che ricevono pagamenti dai propri clienti tramite bonifico bancario; la somma anticipata dalla banca non copre la totalità dell’importo indicato in fattura, ma si limita generalmente all’80% del credito. Una volta accordato l’anticipo da parte dell’istituto bancario, il debitore riceve l’avviso di effettuare il bonifico di pagamento non più sul conto corrente dell’azienda creditrice, ma direttamente alla banca.