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Armonizzazione fiscale

È una locuzione viene utilizzata per indicare una procedura giuridica volta ad allineare e integrare i diversi sistemi fiscale (insieme dei prelievi obbligatori imposti dai diversi livelli di Governo ai propri cittadini-contribuenti per finanziare la spesa pubblica, per stabilizzare l’economica e per allocare le risorse) dei Paesi membri della UE al fine di ottenere principi fiscali comuni (equità, efficienza, coerenza, fruibilità e l’economicità) al fine di eliminare le distorsioni fiscali (ad esempio presupposto, base imponibile, aliquote) che ostacolano la principio della libera concorrenza (forma di mercato caratterizzata dall’impossibilità di fissare il prezzo di vendita dei beni e/o servizi liberamente rispetto l’incontro tra domanda e offerta, quindi come espressione dell’utilità e del costo marginale) e non discriminatori sulle merci, sulle persone, sui servizi e sui capitali in base alla loro nazionalità.

Le imposte indirette (ex art. 93 Trattato CE) sono state in parte armonizzati:

  • IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): sono stati fissati i tratti fondamentali del tributo, dettate regole uniformi per la determinazione della base imponibile dell’imposta e sono state armonizzate le aliquote. Per gli scambi commerciali, all’interno della UE è stato programmato il passaggio dal “regime di tassazione” (sistema naturale per la tassazione delle rendite finanziarie) nel Paese di destinazione a quello di origine, anche se l’imposta verrà alla fine percepita dal Paese di destinazione di destinazione che, a sua volta, dovrà recuperare l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) concessa in deduzione all’acquirente dallo Paese d’origine;
  • accise: sono state armonizzate da una serie di direttive comunitarie che hanno toccato il regime, la detenzione, la circolazione, i controlli, la struttura e le aliquote conservando il prelievo dell’imposta nel Paese dove si consuma il prodotto e per questo sono stati previsti dei collegamenti tra i “depositi fiscali” (impianto autorizzato dall’amministrazione finanziaria a fabbricare, trasformare, detenere, ricevere o spedire merci sottoposte ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa);
  • imposta sui conferimenti (imposta indiretta dovuta quando le società di capitali vengono costituite e che ostacola la libera circolazione dei capitali): le diverse forme di tassazione dei capitali sono state armonizzate da direttive europee che hanno toccato l’imposta sui conferimenti per struttura e aliquote da applicare nello Stato in cui è situata la direzione effettiva della società; sono state abolite le imposte di bollo sui titoli e soppressione di altre imposte similari, l’imposta per la costituzione di società, trasformazione, aumento di capitale o del patrimonio sociale, trasferimento da Paese terzo a Stato membro e fra Stati membri, proibito l’applicazione alle S.p.A. (Società per Azioni) di altre imposte indirette.

L’imposizione fiscale diretta deve rispettare le quattro libertà previste dal Trattato:

  • libera circolazione delle merci;
  • libera circolazione delle persone;
  • libera circolazione dei servizi;
  • libera circolazione dei capitali (compreso il diritto di stabilimento delle persone e delle imprese).

In considerazione di questi punti per i tributi diretti del mercato unico sono state approvate:

  • la direttiva sulle fusioni (direttiva sulle riorganizzazioni societarie transfrontaliere) stabilisce il principio di neutralità fiscale (fusione, scissione, conferimenti di attivo e scambi di azioni non comportano tassazione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra valori reali e valori fiscali dei beni coinvolti nelle operazioni) e disciplina il conferimento di una stabile organizzazione;
  • la direttiva madre-figlia (90/435) risolve il problema della “doppia imposizione internazionale” (coincidenza delle pretese avanzate da due o più Stati rispetto ad una medesima fattispecie imponibile) dei dividendi infragruppo;
  • la direttiva in materia di tassazione dei redditi di risparmio sotto forma di interessi (2003/48);
  • la direttiva che disciplina il regime fiscale degli interessi e dei canoni (royalties) corrisposti da una società ad altre società o stabili organizzazioni di un medesimo gruppo con sede in Stati membri diversi, sopprimendo l’imposizione alla fonte ed eliminando, in tal modo, la doppia imposizione economica (2003/49).