Acconto
L’acconto rappresenta il pagamento di una parte del totale del corrispettivo dovuto; in genere si effettua al momento dell’ordine di un prodotto, di un servizio o in alcuni casi di un’imposta e dal punto di vista fiscale differisce dalla caparra.
Nel momento di perfezionare il contratto, cioè al saldo dell’importo dovuto, l’acconto verrà detratto (il saldo sarà determinato dalla differenza tra la somma contrattualizzata per la transazione e l’acconto).
Generalmente l’acconto viene richiesto per volontà delle parti (cessionario/committente e cedente/prestatore) per:
- forniture di beni non ancora effettuate;
- prestazioni di servizi non ancora effettuate;
- cessione di beni strumentali non ancora perfezionate;
- stati di avanzamento lavori a fronte di lavorazioni pluriennali.
Questa perché, dal punto di vista operativo, la vendita del bene o la prestazione di servizi si considerano effettuate al verificarsi delle seguenti situazioni:
- per i beni mobili alla data di consegna o spedizione dei beni;
- per i beni immobili alla data di stipulazione dell’atto (fatto salvo che l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà si verifichi in un momento successivo);
- per le prestazioni di servizi alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
Nelle scritture contabili la trascrizione dipende dal momento in cui il ricavo si considera conseguito perché nel in cui l’acconto viene ricevuto si deve procedere all’emissione del documento fiscale, comprensivo dell’aliquota IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), relativa all’operazione commerciale perché si attesta l’incasso.
L’acconto costituisce un parziale pagamento anticipato del prezzo pattuito e per questo è assoggettato alla aliquota IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) perché l’operazione obbliga il cedente/prestatore all’emissione del documento fiscale, limitato all’importo corrisposto (art. 6, comma 4 del d.p.r. 633/1972).
Nel caso di compilazione del XML (eXtensible Markup Language) per l’emissione della fattura elettronica si dovrà compilare il campo TD (tipo documento) con il codice TD02 (Acconto/Anticipo su fattura).
Qui di seguito riportiamo le due casistiche (cedente/prestatore e cessionario/committente) per l’inserimento dell’acconto nei libri contabili:
- il cedente/prestatore, riceve l’acconto, procede alla registrazione nella sezione del passivo (titolo di debito) dello stato patrimoniale (in D.6) perché costituisce un importo da restituire nell’ipotesi di mancato perfezionamento del contratto di compravendita;
- il cessionario/committente, versa l’acconto, procede alla registrazione nella sezione dell’attivo (titolo di credito) dello stato patrimoniale provvedendo a classificarlo (riclassificazione delle poste “per natura” - ex art. 2424 del c.c.) perché deve registrare il bene in relazione all’acconto corrisposto:
- nelle immobilizzazioni (B):
- B.I.6 (Immobilizzazioni in corso e acconti): l’acconto è corrisposto per una immobilizzazione immateriale (secondo il Codice Civile possono essere ad esempio i costi di impianto, ampliamento e sviluppo; i brevetti industriali; i diritti d’uso di opere d’ingegno; le concessioni, le licenze e i marchi; i costi di avviamento; ecc.);
- B.II.5 (Immobilizzazioni in corso e acconti): l’acconto è corrisposto per una immobilizzazione materiale (secondo il Codice Civile possono essere ad esempio i terreni e fabbricati; gli impianti e macchinari; le attrezzature industriali e commerciali; ecc.);
- B.III.2.d (Verso altri): se l’acconto si riferisce a un’immobilizzazione materiale (secondo il Codice Civile possono essere ad esempio i terreni e fabbricati; gli impianti e macchinari; le attrezzature industriali e commerciali; ecc.);
- nell’attivo circolante/corrente (C):
- C.I.5 (Acconti): l’acconto è corrisposto per le rimanenze (beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società);
- C.II.5 (Verso altri): l’acconto è corrisposto per una qualsiasi prestazione di servizi.
- nelle immobilizzazioni (B):
Per quanto riguarda l’aliquota IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) questa andrà calcolata in base all’importo versato ma registrato nello stato patrimoniale nel seguente modo:
- il cedente/prestatore procede alla registrazione:
- C.II.1 (Crediti v/clienti) nell’attivo circolante: acconto lordo (acconto più IVA);
- D.6 (Anticipi da clienti) nel passivo circolante: acconto netto (senza IVA);
- D.12 (Debiti tributari) nel passivo circolante: aliquota IVA calcolata sull’acconto versato;
- il cedente/prestatore procede alla registrazione non appena il cessionario/committente procede all’incasso dell’acconto:
- C.IV.1 (Banca c/c) nell’attivo circolante: incasso dell’acconto lordo (acconto più IVA);
- C.II.1 (Crediti v/clienti) nell’attivo circolante: acconto lordo (acconto più IVA);
- il cedente/prestatore procede all’emissione della fattura ma la registrazione della parte rimanente avviene nel seguente modo:
- C.II.1 (Crediti v/clienti) nell’attivo circolante: totale residuo rimanente (totale pattuito loro meno l’acconto lordo);
- D.6 (Anticipi da clienti) nell’attivo circolante: valore dell’acconto (acconto netto);
- D.12 (IVA a debito) nel passivo circolante: residuo dell’IVA da versare (totale IVA meno la parte anticipata);
- A.1 (Ricavi delle vendite) del conto economico: totale pattuito al netto;
- il cedente/prestatore procede alla registrazione non appena il cessionario/committente procede all’incasso del restante pattuito:
- C.IV.1 (Banca c/c) nell’attivo circolante: inserire il totale lordo meno l’acconto loro;
- C.II.1 (Crediti v/clienti) nell’attivo circolante: inserire il totale lordo meno l’acconto loro;
- il cessionario/committente procederà alla registrazione dell’acconto nel seguente modo:
- B.II.5 (Anticipi a fornitori) nell’attivo circolante: acconto netto (senza IVA);
- C.II.4 (IVA a credito) nel passivo circolante: IVA dell’acconto versato;
- D.7 (Debiti v/fornitori) nel passivo circolante: acconto lordo (acconto più IVA);
- il cessionario/committente procederà alla registrazione dell’acconto dopo le operazioni bancarie:
- D.7 (Debiti v/fornitori) nel passivo circolante: acconto lordo (acconto più IVA);
- C.IV.1 (Banca c/c) nell’attivo circolante: acconto lordo (acconto più IVA);
- il cessionario/committente procederà alla registrazione della fattura nel seguente modo:
- B.II.2 (Impianto) nell’attivo circolante: totale pattuito netto;
- C.II.4 (bis Iva a credito) nell’attivo circolante: IVA rimanente (IVA totale meno IVA dell’anticipo);
- B.II.5 (Anticipi a fornitori) nell’attivo circolante: acconto netto;
- D.7 (Debiti v/fornitori) nel passivo circolante: residuo lordo (totale lordo meno acconto lordo);
- il cessionario/committente procederà alla registrazione del residuo corrispettivo:
- D.7 (Debiti v/fornitori) nel passivo circolante: residuo da versare (totale pattuito meno acconto lordo);
- C.IV.1 (Banca c/c) nel passivo circolante: residuo da versare (totale pattuito meno acconto lordo).
Per la redazione dello stato patrimoniale si devono prendere regole di rilevazione contabile dell’acconto disposte nel Principio contabile nazionale (Oic 15 “Crediti”) dal OIC (Organismo Italiano Contabilità) inerenti ai ricavi e per la vendita di beni ci si deve basare sul principio della competenza quando si sono verificate le seguenti condizioni:
- il processo produttivo dei beni è stato completato;
- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale dei rischi e dei benefici.
In considerazione anche del principio della prudenza, salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e dei benefici avvenga diversamente, il principio della competenza avrà 3 condizioni:
- in caso di vendita di beni mobili, alla spedizione o consegna di beni;
- in caso di vendita di beni immobili, alla data della stipulazione del contratto di compravendita;
- in caso di vendita a rate con riserva di proprietà, al momento della consegna del bene alla controparte (ex articolo 1523 del c.c.), il compratore acquista la proprietà con il pagamento dell’ultima rata di prezzo.
Il discorso cambio per le prestazioni di servizi in quanto il ricavo viene solo secondo il principio della competenza perché la prestazione può considerarsi effettuata quando il servizio è stato reso.
Esistono alcune casistiche per le quali conviene rivolgersi al proprio consulente fiscale (Commercialista, Tributarista, Esperto contabile o Ragioniere).