L’imposta sostitutiva in regime forfettario
L’imposta sostitutiva viene applicata il 5% sulla base imponibile per i primi cinque anni se di nuova costituzione, poi dal sesto anno si applica il 15%.
I costi sostenuti nell’esercizio non possono essere dedotti dal reddito, tranne come detto per i contributi previdenziali versati, ma vanno solo indicati nel quadro RS del modello Redditi PF (Redditi delle Persone Fisiche).
Il regime agevolato si intende in franchigia dell’IVA (emissione della fattura esente dall’IVA), poiché la relativa imposta sostituisce l’IVA (Imposta Valore Aggiunto), l’IRPEF (Imposta Regionale Persone Fisiche) e le addizionali comunale e regionale.
Col regime forfettario il titolare non è né sostituto di imposta e né sostituito, pertanto non applica la ritenuta di acconto se è professionista, né trattiene e versa per altri la ritenuta.
Per questo regime viene esclusa l’applicazione degli ISA (Indici di Sintetici di Affidabilità).