Sconto bancario
Credito contro corrispettivo
La locuzione viene utilizzata per indicare una tipologia contrattuale (artt. 1858-1860 del c.c.) attraverso la quale un istituto di credito anticipa a un proprio cliente l’importo di un credito che egli, a sua volta, ha verso terzi e che cede all’istituto (riscatto del valore nominale), si realizza una cessione credito contro corrispettivo.
Lo sconto bancario è coperto dalla clausola salvo buon fine (quando un pagamento avviene solo se si verificano determinate condizioni) o pro solvendo per ridurre il rischio di insolvenza in quando alla scadenza se il terzo ceduto non dovesse adempiere alla propria obbligazione verso la banca, questa potrà rivalersi sul cedente.
Con questa clausola il debito, di restituzione del cliente, sorgerà solo alla scadenza del credito ed al mancato pagamento del terzo e la banca potrà pretendere solo la restituzione del valore nominale del credito, maggiorato degli eventuali interessi di mora, senza avere diritto alla liquidazione di ulteriori danni.
Lo sconto bancario non è un titolo esecutivo (documento che permette di avviare un’esecuzione forzata nei confronti di un debitore) per questo è molto difficile riuscire ad ottenerlo dalle banche a causa del rischio dell’insolvenza del debitore; le banche preferiscono le cambiali o i titoli di credito che sono titoli esecutivi.
L’importo liquidato dal cedente dovrà essere decurtato dei costi dell’operazione e degli interessi (calcolati in base alla scadenza del credito) per l’anticipazione fatta.
In alternativa allo sconto bancario le banche preferiscono lo sconto cambiario che avviene tramite la girata del titolo di credito (cambiali bancarie) alla banca.
La pratica dello sconto bancario è poco frequente perché risulta vincolata a singole operazioni (sconto isolato) perché le stesse banche preferiscono delineare un quadro economico più ampio per singolo cliente chiamato castelletto di sconto; in questo scenario la banca, dopo i relativi accertamenti, delinea un limite massimo di fido che è possibile concedere al proprio correntista oltre il quale non è più possibile scontare dei crediti prendendosi la riserva di avallare o rifiutare ogni singola operazione posta in essere all’interno del castelletto, motivando caso per caso le ragioni della sua decisione.
Una evoluzione del castelletto di sconto è il factoring o ‟cessione dei crediti di impresa” (l. n. 52 del 21 febbraio 1991).