Revisore legale
Revisore contabile
È una figura professionale (laureato in materie economiche, aziendali o giuridiche, ha svolto un tirocinio triennale presso un revisore contabile ed è abilitato alla professione) che svolge la revisione legale dei documenti contabili e fiscali (bilancio, contabilità e controllo delle scritture) della società (art 2409 bis del c.c.) ed è iscritto al Registro dei revisori legali (d.lgs. n. 39 del 27/01/2010).
L’esperto contabile (Commercialista, Tributarista, Esperto contabile o Ragioniere), o consulente fiscale, ha funzioni redazionali mentre il revisore legale ha funzioni di controllo e la sua valutazione è determinante per capire se il soggetto (sotto valutazione) è in linea con le disposizioni in materia dettate dalla legge.
Il revisore legale opera specialmente nelle S.p.A. (Società di Capitale) come revisore esterno ed è iscritto al Registro dei revisori legali (d.lgs. n. 39 del 27/01/2010) mentre, se una società non deve redigere un bilancio consolidato e non ha affiliate (società controllate), la revisione è affidata al collegio sindacale, se tutti i membri sono iscritti nel Registro dei revisori legali (d.lgs. n. 39 del 27/01/2010).
Se vengono superati i limiti definiti dal CCII (Codice della crisi e dell’impresa) la revisione contabile è obbligatoria per tutte le società:
Parametri soglia | Valori |
---|---|
Ricavi delle vendite e prestazioni | 4.000.000 € |
Totale attivo dello stato patrimoniale | 4.000.000 € |
Numero dipendenti occupati in media nell’esercizio | 20 |
Nel caso vengono superati i limiti per due esercizi commerciali consecutivi allora il soggetto controllato deve superare almeno 1 su 3 per essere obbligato alla revisione.
L’incarico della revisione viene richiesto dal soggetto stesso tramite una delibera dei soci; la revisione è:
- legale (obbligatoria);
- volontaria (non ci sono obblighi di legge);
Una volta che il revisore ha preso l’incarico deve:
- verificare periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili;
- verificare se il bilancio d’esercizio corrisponde alle scritture contabili rilevate quotidianamente in azienda e se questo rispetta le norme in materia;
- redige tramite un’apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio con una descrizione della revisione effettuata e un giudizio imparziale sulla redazione del bilancio e se questo rappresenta in maniera veritiera la situazione patrimoniale dell’azienda e se è conforme alle norme.
Il giudizio professionale sul bilancio di esercizio dell’azienda in esame può essere:
- senza rilievi: se è redatto con conformità alle norme ed ai criteri di redazione;
- con rilievi: quando il bilancio è attendibile ma è difforme in alcuni aspetti alle norme o anomalie che devono essere chiarite;
- negativo: quando si attesta che il bilancio non rispetta le norme in materia, caso che sarebbe molto grave per l’azienda e fortunatamente si verifica molto raramente.
Nel caso il revisore non possa portare a termine il suo incarico deve redigere una dichiarazione di impossibilità e avvisa la CONSOB (Commissione Nazionale per le SOcietà e la Borsa).