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Collegio sindacale

È un organo di vigilanza statuario (previsto nell’atto costitutivo) delle S.p.A. (Società per Azioni), nelle S.A.p.A. (Società in Accomandita per Azioni) e nelle SocCoop (SOCietà COOPerative) mentre per le S.r.l. (Società a Responsabilità Limitata) e le S.r.l.s. (Società a Responsabilità Limitata Semplice) è facoltativo e può essere previsto nell’atto costitutivo.

Nelle s.r.l. e s.r.l.s. è obbligatorio se (art. 2477 comma 3 CC):

  • non possono redigere il bilancio in forma abbreviata perché superano i limiti sul totale, sui ricavi e su dipendenti assunti (art. 2435 bis del CC);
  • sono obbligata a redigere il bilancio consolidato;
  • se controllano società obbligate alla revisione legale.

Il collegio sindacale si compone di 3 o 5 membri (sindaci), i primi eletti dall’atto costituivo e in caso di revoca o di dimissioni di un membro effettivo subentra in ordine di anzianità un supplente, mentre l’assemblea provvede alla nomina dei nuovi sindaci fino al ripristino del numero stabilito che, comunque, restano in carica solo fino all’esaurimento del mandato dei sindaci (tre esercizi).

I membri del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o negli albi professionali o devono essere professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Almeno un sindaco effettivo e un supplente deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

Il sindaco decade per la cancellazione dall’albo in cui è iscritto, o se non partecipa (senza giusta causa), a due riunioni (si effettuano ogni 90 giorni) in un esercizio ma anche se non assistono alle due riunioni del Consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo (se esiste) e alle assemblee sociali.

I sindaci possono richiedere informazioni agli amministratori e condurre ispezioni e controlli sui quali però sono tenuti al segreto nei confronti di terzi.

Possono, in caso di necessità, convocare l’assemblea per riferire su particolari fatti se non vi provvedono gli amministratori; in caso di mancata vigilanza che porta ad un danno societario rispondono in solido con gli amministratori.

La società può avviare in tali casi un’azione di responsabilità anche contro i sindaci stessi per violazione dei doveri di vigilanza, diligenza, correttezza e buona fede, condotta omissiva sulla mancata rilevazione di violazioni macroscopiche degli amministratori o mancata reazione a condotte di dubbia legittimità informandone l’assemblea degli azionisti.

I principi ISA (International Standards on Auditing) obbligano sindaci e revisori a verificare e ad acquisire elementi di prova relativamente alle giacenze di magazzino soltanto se il valore delle rimanenze è significativo per il bilancio.

l controllo del collegio sindacale è un controllo di legalità e possono denunciare al tribunale eventuali irregolarità riscontrate nella gestione da parte dell’amministrazione; in questo caso se vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori (art. 2386, comma 5, del CC) possono convocare d’urgenza il collegio sindacale per compiere. nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione (tutte quelle attività rientranti nella tipologia di attività semplici di impresa esercitata abitualmente dalla società che viene amministrata).