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Mandato

Mandatario

È un termine utilizzato, nel diritto, per indicare un contratto (art. 1703 del c.c.) nel quale una parte (mandatario o gestore) si obbliga a compiere (assume una obbligazione) uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante o gerito).

Perché esista il mandato sono necessari i seguenti requisiti:

  • la parte mandataria deve curare un interesse altrui e questa condizione, generalmente, non vale con il mandato rem propriam (mandato conferito nell’interesse del mandatario);
  • in virtù del contratto (negozio gestorio) il mandatario deve avere un vero e proprio obbligo di curare l’affare altrui in caso contrario si avrebbe un rapporto che autorizza a gestire, oppure un mandato di cortesia (prestazioni eseguite in assenza di un rapporto giuridico tra le parti ma per amicizia, benevolenza, buona educazione ecc.);
  • l’attività del mandatario deve consistere nel compimento di atti giuridici;
  • l’attività svolta dal mandatario deve essere tale da implicare contatti con terze persone;
  • l’attività compiuta dal mandatario deve essere tale che avrebbe potuto svolgerla anche il mandante stesso se venisse a mancare questa prerogativa si tratterebbe di un contratto d’opera (art. 2222 del c.c.).

Esitono delle differenze tra le attività affini al mandato:

  • Mandato vs. Ambasceria: il mandatario ha una certa autonomia nell’esecuzione dell’incarico mentre il nuncius si limita a riferire semplicemente la volontà così come è stata esternata dall’interessato, senza possibilità di effettuare scelte discrezionali.
  • Mandato vs. Rapporto di lavoro subordinato: l’attività giuridica e materiale è oggetto del contratto (negozio gestorio) mentre il rapporto di lavoro, nel secondo caso, è vincolato alla subordinazione;
  • Mandato vs. Contratto d’opera: nel mandato si compiono atti giuridici mentre nel contratto d’opera ci sono prestazioni a carattere tecnico (manuale o intellettuale e non negoziale);
  • Mandato vs. Contratto d’opera intellettuale: in questo caso esiste il criterio discretivo (capacità di far discernere, distinguere) per cui la prevalenza dell’attività da svolgere;
  • Mandato vs. Contratto di agenzia: nel contratto d’agenzia l’agente deve solo reperire i clienti e promuovere la conclusione di contratti, mentre nel mandato il mandatario deve concluderli (in caso di maggiore autonomia il criterio discretivo si baserà sulla prevalenza di attività);
  • Mandato con rappresentanza vs. Mandato senza rappresentanza: nel primo caso al mandatario è conferita una procura (autorizzazione ad agire in nome del rappresentato) mentre nel secondo caso il mandatario contrae in proprio nome, e i soggetti terzi possono anche essere del tutto all’oscuro che il titolare dell’affare è un altro soggetto;
  • Mandato vs. Procura / Rapporti: la procura è un negozio unilaterale (attribuire il potere di spendere il nome del rappresentante) mentre il mandato è un contratto bilaterale (attribuire il potere di compiere un’attività giuridica nell’interesse del mandante);

Il mandato ha la seguente natura giuridica:

  • è un contratto consensuale, incolore (può essere a titolo oneroso o gratuito, anche se l’art. 1709 specifica che esso "si presume oneroso") e intuitu personae (si estingue con la morte del mandatario);
  • se è a titolo oneroso si configura come contratto a prestazioni corrispettive;
  • se gratuito è un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente;
  • a seconda della concreta pattuizione delle parti può essere configurato come contratto di durata o ad esecuzione istantanea.

Il mandato è un obbligo reale al compimento di attività giuridiche rilevanti (art. 1703 del c.c.) a curare e soddisfare l’interesse del mandatario ad esclusione del profitto perché questo è una conseguenza del negozio gestorio (contratto) che si riflette sul patrimonio del mandante.

Per questo l’oggetto del mandato deve essere possibile, lecito e determinabile (art. 1346 del c.c.) e non prevede il compimento dell’attività d’impresa.

Il mandato può essere:

  • generico: conferisce il potere di compiere tutti gli atti che appartengano alla categoria che è indicata nel mandato;
  • generale: sono tutti gli affari che possono riguardare il mandante (art. 1708 del c.c.)
  • speciale: sono uno o più affari specificatamente determinati e conferisce al mandatario il potere di compiere solo quel negozio giuridico previsto nel contratto di mandato.