Libretto delle misure
È il documento contabile dei lavori pubblici redatto dal Direttore dei lavori per registrare, progressivamente e contemporaneamente le attività che si svolgono in cantiere e che concorrono a formare voci di spesa nella realizzazione dei lavori che a differisce dal computo metrico che viene redatto durante la fase progettuale.
Il direttore dei lavori si deve assicurare che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall’impresa affidataria o dal tecnico dell’impresa che ha assistito al rilevamento delle misure; se l’impresa rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
La sua redazione segue il principio di costante progressione della contabilità dove l’accertamento dei fatti producenti spesa deve essere eseguita contemporaneamente alla loro stessa l’esecuzione in cantiere e, successivamente, registrati con il fine di:
- rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP (Responsabvile Unico del Procedimento);
- controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
Il libretto delle misure deve avere un frontespizio con:
- indicazione dell’oggetto del lavoro in appalto;
- indicazione del numero delle pagine di cui è composto il documento;
- firma del RUP (Responsabvile Unico del Procedimento).
Ogni pagina del libretto deve avere il numero d’ordine progressivo e:
- il numero d’ordine della registrazione;
- il codice di tariffa (codice identificativo della lavorazione presente nell’elenco prezzi annesso al contratto);
- la data della misurazione (data in cui si effettua la misurazione);
- la designazione dei lavori e delle provviste;
- i fattori, prodotti e figure (dimensioni di ciascuna lavorazione rilevata);
- le annotazioni;
- la parte di lavorazione eseguita ed il posto, da riportare evidentemente nella descrizione del rilievo;
- le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso;
- i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni;
- le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente la forma ed il modo di esecuzione.