IAP
Imprenditore Agricolo Professionale
È l’acronimo utilizzato per indicare un soggetto che, in possesso di adeguate conoscenze e competenze, dedica alle attività agricole (art. 2135 CC), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro (se operano nelle zone svantaggiate i requisiti sono ridotti al 25%).
Possono rientrare in questa qualifica i soci e gli amministratori delle società di persone e delle società di cooperative (società a capitale variabile, iscritte in un apposito albo, che si caratterizzano per il fatto di presentare uno scopo prevalentemente mutualistico) incluse le cooperative di lavoro e le società di capitali anche a scopo consortile.
Se l’imprenditore opera nelle zone svantaggiate i requisiti sono ridotti al 25%.
Le società di persone, le società cooperative e le società di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate IAP.
La qualifica di IAP è acquisibile sia per titoli sia per esami, dopo aver sostenuto un corso abilitante presentando apposita domanda di iscrizione alla regione.
La ragione sociale (denominazione sociale) delle società agricole che svolgono l’esercizio esclusivo delle attività (art. 2135 CC) deve contenere l’indicazione di società agricola.
La marginalità dei ricavi per le attività agricole può arrivare dagli assetti organizzativi (registro delle fatture e registro degli acquisti) derivanti dalla contabilità ordinaria e dalla locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole sé i ricavi derivanti siano marginali rispetto a quelli dell’attività agricola esercitata (inferiore al 10% dei ricavi complessivi).
I contributi complementari per i giovani agricoltori chiamati PAC (Politica Agricola Comune) sono rilevanti ai fini della marginalità e vengono iscritti nella voce A5 del conto economico perché qualificati come altri ricavi e proventi.