Giornale dei lavori
È un documento contabile redatto dal Direttore dei lavori per il controllo costante della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori (vita del cantiere).
La gestione contabile dell’avanzamento dei lavori rientra negli atti pubblici a tutti gli effetti di legge per:
- classificare e misurare le lavorazioni eseguite;
- trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità al fine di definire il progredire della spesa.
Nello specifico, secondo le Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione (art. 14 del DM 49/2018) devono annotare:
- attività svolte
- risorse impiegate;
- l’attrezzatura;
- l’elenco delle provviste;
- circostanze e avvenimenti che possono influire sui lavori;
- disposizioni di servizio e ordini di servizio del RUP (Responsabile Unico del Procedimento);
- ordini di servizio del direttore dei lavori;
- annotazioni delle relazioni indirizzate al RUP (Responsabile Unico del Procedimento);
- processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- contestazioni, sospensioni e riprese dei lavori;
- varianti;
- eventuale documentazione fotografica.
La redazione del giornale segue il principio di costante progressione della contabilità che, secondo il quale, le attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguiti contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione affinché lo stesso Direttore dei lavori possa:
- rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP (Responsabile Unico del Procedimento);
- controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
Il Direttore dei lavori verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo data e firma.