Fondi comuni riservati
Sono una particolare categoria di OICR (Organismi Investimento Collettivo Risparmio) ai quali possono partecipare unicamente investitori qualificati (imprese di investimento, agenti di cambio, SGR, SICAV, fondi pensione, banche, assicurazioni, società finanziarie e altri soggetti iscritti negli elenchi del TUB) perché le quote non possono essere collocate, rivendute o rimborsate a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento del fondo.
Questa limitazione è dovuta dal fatto che non ci sono alcune delle norme relative alle modalità di investimento, di contenimento del rischio e di protezione del risparmiatore previste dalla disciplina per le normali categorie di OICR (Organismi Investimento Collettivo Risparmio).
A questi fondi sono autonomi nella scelta dei beni oggetto di investimento e nella possibilità di derogare alle norme prudenziali di frazionamento dei rischi emanate dalla Banca d’Italia.
Tali fondi possono essere costituiti sia in forma aperta che in forma chiusa e sono esentati dal regime di pubblicità del rendiconto di gestione e del calcolo del NAV (Net Asset Value) o Valore del capitale netto (valutare il rendimento azionario del portafoglio).
Sono disciplinati dal TUIF (Testo Unico Intermediazione Finanziaria) e vi possono partecipare solo investitori qualificati.