Diritto d’autore
Diritto morale d’autore
Copyright
È un ramo del diritto privato e il suo obbiettivo è quello di tutelare i frutti dell’attività intellettuale di carattere creativo (opere nuove e originali) riconoscendo all’autore originario (o agli autori in caso di collaborazione) dell’opera una serie di diritti di carattere morale e patrimoniale.
Il diritto d’autore rientra nell’ordinamento del diritto continentale (modello di ordinamento giuridico derivante dal diritto romano, oggi dominante a livello mondiale) esistono anche Paesi che adottano l’ordinamento del common law (modello di ordinamento giuridico di epoca medievale inglese e si basa sui precedenti giurisprudenziali e in generale su leggi e altri atti normativi di organi politici), esiste l'istituto parzialmente diverso del copyright.
Lo scopo del diritto d’autore è la:
- tutela dell’atto creativo: preservare l’impegno, il lavoro e l’investimento di tempo e/o di denaro che rendono l’atto creativo un’attività imprenditoriale;
- tutela economica dell’autore: favorisce la creazione incentivandola perché si basa sul principio della “Lettera a Chesterfield” in cui il lavoro deve essere retribuito e ricompensato;
- diffusione di arte e scienze: l’ingegno creativo ha una naturale tendenza a una diffusione estesa e potenzialmente senza limiti (opere materiali e immateriali) richiedendo una protezione che vada oltre a quella nazionale e che soprattutto presenti un minimo di uniformità in tutti i Paesi (par. 2 dell'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani);
- diritto di riproduzione: in Italia è possibile effettuare una copia privata ad uso personale (legge n. 633 del 22 aprile 1941) previo l’acquisizione dell’opera stessa.
Il diritto morale d’autore è riconosciuto in quasi tutte le legislazioni e nasce dal momento in cui l’atto/opera creativa si manifesta ed ha durata di tempo illimitata (continua a protrarsi anche dopo la morte dell'autore stesso).
La paternità dell’opera (art. 20, legge n. 633 del 22 aprile 1941) fa acquisire il diritto di rivendicazione, il diritto di identificarsi (l’autore ha il diritto di essere menzionato nei crediti o nell’opera stessa), il diritto di disconoscere i falsi (l’autore ha il diritto di contestare la supposta paternità di un’opera falsa grazie anche alla tutela del nome e al diritto all’identità personale, in quanto, nel caso di opera falsa, l’autore subisce un danno al suo nome) e il diritto di rivelarsi (art. 21, legge n. 633 del 22 aprile 1941):
Il diritto morale d’autore può essere ceduto come ad esempio capita per i ghostwriter, ovvero di (coloro che scrivono per conto di terzi personaggi dello spettacolo, registi, scrittori, ecc.) che rinunciano ai diritti morali dell’opera.
Rimangono inalienabili due principi mondiali dove il diritto morale d’autore deve essere esplicitamente ceduto perché separato dal copyright (diritto di sfruttamento) e può essere ceduto solo dal titolare stesso del diritto (autore dichiarato o effettivo che sia) mentre è in vita.
Il diritto patrimoniale (menzionato nell’art. 17 della ‟Dichiarazione universale dei diritti umani” non è riconosciuto nella ‟Convenzione internazionale sui diritti civili e politici” o nella ‟Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali”) è un diritto soggettivo (diritto umano per le persone fisiche poiché riguarda i loro beni) perché esclusivi dell’autore di utilizzare economicamente la sua opera e di trarne un compenso per ogni tipo di uso.
Il diritto patrimoniale è delineato da una serie di leggi atte a proteggere gli autori di opere artistiche, letterarie, musicali e scientifiche.
Tra i diritti patrimoniali si distinguono:
- Diritti reali: attribuiscono al titolare un potere assoluto ed immediato sul bene oggetto del diritto e possono essere fatti valere ‟erga omnes” (nei confronti di chiunque);
- Diritti relativi: possono essere fatti valere ‟in personam” (nei confronti di uno o più soggetti).
Il diritto patrimoniale è riconosciuto dall'[14], ma non è riconosciuto nella Convenzione internazionale sui diritti civili e politici o nella Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel protocollo 1, articolo 1 riconosce un diritto per persone fisiche e giuridiche a "godere dei suoi beni", soggetto all'"interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte".
I diritti patrimoniali sono rinunciabili e hanno un limite temporale (la Convenzione di Berna pone una soglia minima di 50 anni, l’Italia nel 1996 ha esteso la durata dei diritti patrimoniali a 70 anni).