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Arbitrato

Clausola arbitrale

È un metodo procedurale che permette di risolvere le controversie senza ricorso ad un procedimento giudiziario ma affidando a uno o più soggetti terzi (arbitri) dell’incarico di risolvere una controversia, mediante una decisione (lodo) che sarà vincolante per le parti e suscettibile di essere eseguita, anche in via forzata.

L’arbitrato è noto, a livello internazionale come ADR (Alternative Dispute Resolutions) e può essere scelto allo scopo di conseguire uno dei seguenti vantaggi:

  • scegliere il giudice (ossia l’arbitro o gli arbitri) ed è utile quando, per la decisione della controversia, devono essere risolte questioni di particolare complessità, sia giuridiche che tecniche;
  • scegliere la lingua del procedimento arbitrale;
  • il procedimento si conclude spesso in tempi più rapidi rispetto a quelli di un procedimento pendente avanti il giudice statale;
  • il procedimento e il lodo sono confidenziali (non sono pubblici);
  • i mezzi di impugnazione, in molti ordinamenti, avverso i lodi sono limitati il che li rende tendenzialmente più stabili rispetto a una decisione di un giudice statale;
  • è più facile eseguire all’estero un lodo che non una sentenza pronunziata da un giudice statale (Convenzione di New York del 1958).

L’arbitrato presenta anche degli svantaggi come ad esempio:

  • è più costoso, in diversi ordinamenti, rispetto al ricorso ai giudici statali;
  • gli arbitri non possono eseguire misure cautelari pronunciate nei confronti delle parti;
  • il lodo non costituisce immediatamente titolo esecutivo perché è soggetto a un procedimento di controllo da parte del giudice statale (exequatur);
  • le limitazioni all’impugnazione dei lodi comportano che una decisione erronea non può essere facilmente riformata.

Nella maggior parte degli ordinamenti le controversie, per loro natura, non possono essere sottoposte ad altri arbitri per un giudizio o possono esserlo solo se ci sono determinati presupposti e per questa condizione possono esserne individuate due categorie:

  • l’oggetto delle controversie riguarda diritti assolutamente o parzialmente non disponibili;
  • il soggetto che viene ritenuto dall’ordinamento bisognoso e meritevole di una specifica tutela rafforzata (ad esempio, i consumatori, i conduttori di unità abitative, o i lavoratori subordinati).

Le clausole arbitrali possono dividersi in due categorie:

  • compromissoria: quelle inserite in un contratto che in caso di controversia tra le parti siano deferite agli arbitri;
  • compromesso: se nasce una controversia ad accordi conclusi questa, verrà, deferita agli arbitri.

Nella generalità degli ordinamenti, Una clausola arbitrale, nella maggior parte degli ordinamenti, è ritenuta valida anche in mancanza di particolari formalità, purché emerga chiaramente la volontà delle parti di deferire la controversia ad arbitri e sono soggette a speciali discipline e viene loro riconosciuta autonomia dal contratto che le contiene (ad esempio n caso le parti aprono una disputa in merito alla nullità del contratto, questa non travolgerebbe la clausola compromissoria).

L’arbitrato è usato per la risoluzione di controversie civili e commerciali, specialmente nel settore del commercio internazionale e viene usato come strumento per la soluzione pacifica delle controversie tra Paesi.