Addizionale IRPEF
Addizionale regionale e comunale all’IRPEF
È l’imposta degli enti locali (Regioni e Comuni) che si aggiunge al IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) dovuta dalle persone fisiche e si calcola applicando una percentuale che varia a seconda della regione e della fascia di reddito del contribuente.
In relazione al domicilio fiscale (al 31/12/2006) vige l’obbligo all’assolvimento dell’addizionale regionale all’IRPEF e se deliberata (dal Comune) anche l’addizionale comunale all’IRPEF sia i residenti che i non residenti nel territorio dello Stato.
Per i non residenti nel territorio dello Stato si deve calcolare l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d’imposta che spettano e dei crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero che, sempre all’estero, hanno subìto il pagamento di imposte a titolo definitivo,
Ai residenti (addizionale regionale e comunale) viene applicata l’aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), al netto degli oneri deducibili e delle deduzioni per oneri di famiglia riconosciuti ai fini dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) stessa; se il reddito è stato prodotto in più comuni viene assolta l’addizionale sul comune e/o regione che prodotto più reddito.
L’aliquota fiscale viene determinata in base alle disposizioni generali che valgono su tutto il territorio nazionale; alcune Regioni, tramite i propri provvedimenti, possono applicare diverse aliquote.
Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
Il versamento è effettuato in acconto e a saldo, unitamente alla copertura del saldo d’imposta.
Sono obbligati a versare l’addizionale regionale:
- i dipendenti pubblici o privati;
- i pensionati;
- i lavoratori autonomi in regime ordinario (dal 23% al 43%).
Chi è in regime forfettario (o dei minimi) avrà un’imposta sostitutiva del 5% (per i primi 5 anni se avvii una nuova attività) o del 15%.