Accordo di pagamento
Accordo transattivo
Indica l’eventuale sistema di pagamento, la valuta e gli importi presenti in fattura, con il quale il creditore e il debitore raggiungono un accordo per saldare un debito.
Fintanto che le parti lo sottoscrivono e, quindi, sono d’accordo, il documento corrispondente all’accordo di pagamento ha piena efficacia giuridica.
Questa prassi, generalmente, avviene in periodi di difficoltà economica generale, di carenza di liquidità (insussistenza di passività) o in situazioni straordinarie e impreviste che incidono sui regolari rapporti tra clienti e fornitori rischiando di bloccarli o per la contestazione di una fornitura che produce una sopravvenienza passiva (circolare n.26/E del 01/08/2013 dell’Agenzia delle Entrate) ed è disciplina civilistica (articolo 1965 del c.c.)
L’accordo di pagamento (accordo transattivo) si perfeziona sia con la firma dello stesso dalle parti in causa che con il pagamento del corrispettivo pattuito e questo consente allo stralcio, nei rispettivi bilanci, del credito e del debito e, successivamente, registrazione contabile della differenza tra il valore nominale e il valore concordato.
L’accordo di pagamento non è un vantaggio per le parti in quanto il cliente (cessionario/committente) chiuderà una partita debitoria (il valore versato è inferiore a quello previsto) mentre per il fornitore (cedente/prestatore) si tratterà di chiudere una partita creditoria (il valore incassato è inferiore a quello previsto) che registrerà come un valore di realizzo inferiore a quello iscritto in bilancio e questa condizione comporterà ad effettuare delle valutazioni sulle implicazioni fiscali.
La normativa fiscale (art. 101 comma 5 del TUIR e circolare n.26/E del 01/08/2013 dell’Agenzia delle entrate) prevede le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi quindi la deducibilità della perdita è legata strettamente alla definizione degli elementi.