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Whistleblower

Segnalazione di condotte illecite

È un termine utilizzato per indicare un soggetto che scopre e, successivamente, denuncia fatti che causano, o possono in potenza causare, danno all’ente pubblico o privato in cui lavora o ai soggetti che con questo si relazionano.

Nella maggior parte delle segnalazione di illeciti sono fatte internamente (azienda o organizzazione) rivelando l’illecito ad un collega o al superiore.

Nel settore privato le aziende hanno l’obbligo di predisporre canali di segnalazione con almeno una delle seguenti condizioni:

  • hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • si occupano di alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Le aziende, o organizzazioni, che superano i 50 dipendenti devono fornire il canale:

  • interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
  • diretto con ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione);
  • con la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione o divulgazione di massa;
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Chi decide di segnalare può possono rivolgersi direttamente all’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) se:

  • non è previsto, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • ha un fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Chi decide di segnalare può possono procedere direttamente con una divulgazione pubblica (stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione o divulgazione di massa) quando:

  • ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna oppure ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • ha un fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • ha un fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Qui di seguito riportiamo un elenco di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’integrità dell’ente privato:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite (d.lgs. 231/2001), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Prima di procedere con la segnalazione vige il principio di ragionevolezza che, in questi casi, prevede che chi denuncia, all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni in suo possesso siano vere e rientrino nell’ambito della normativa vigente.

Nel caso della si voglia procedere con la segnalazione, o divulgazione pubblica, bisogna procedere utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica).