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Tecniche di comunicazione a distanza

Sono tecniche, diverse dagli annunci pubblicitari, attraverso le quali si contatta la clientela (ad esempio telefono, la posta, posta elettronica, internet, ecc.) che non comportano la presenza fisica (offerta fuori sede) e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

La promozione e il collocamento a distanza non deve contenere come oggetto prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni, strumenti che permettono l’acquisizione di azioni e prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazioni.

La comunicazione non deve essere semplice comunicazione pubblicitaria perché deve avere un contenuto negoziale e di natura contrattuale perché deve avere l’obbiettivo di raggiungere un’intesa contratto.

Di norma questa tecnica viene utilizzata da soggetti abilitati (intermediari autorizzati, dalle società di gestione del risparmio, limitatamente alle quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o per i quali svolgono la gestione e dalle Sicav, limitatamente alle azioni di propria emissione) per il collocamento di prodotti finanziari e a servizi di investimento ed è un’attività normata dalla CONSOB (COmmissione Nazionale per le SOcietà e la Borsa) tramite la “comunicazione n. DI/99052838 del 7 luglio 1999”.

I soggetti abilitati devono osservare le disposizioni previste per i servizi di investimento fornendo tutta la documentazione (chiara e comprensibile e con modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata) necessaria contenente le informazioni e i chiarimenti dovuti agli investitori.