Ricorso tributario
È uno strumento deflativo mediante il quale il contribuente può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale, perché ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti, per chiederne l’annullamento totale o parziale.
Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:
- di primo grado: dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (primo grado) territorialmente competente, si può ricorrere contro gli atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, dagli Enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli agenti e dai concessionari della riscossione;
- di secondo grado (appello): dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (secondo grado), si può proporre l’impugnazione per le sentenze emesse dalle Corti di Giustizia Tributaria (primo grado).
Contro le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria (secondo grado) è possibile ricorrere per Cassazione. Inoltre, sull’accordo delle parti, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria (primo grado) può essere impugnata direttamente con ricorso per cassazione.
Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Corte di Giustizia Tributaria (primo grado), che va notificato all’ufficio che ha emanato l’atto mediante:
- consegna diretta;
- per posta, con plico raccomandato senza busta e con l’avviso di ricevimento;
- a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.