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Reclamo tributario

È uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice.

L’istituto del reclamo si applica a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate e alle controversie relative all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all’agente e ai concessionari della riscossione per richiederne la rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Il reclamo può riguardare anche le controversie relative a:

  • avviso di accertamento;
  • avviso di liquidazione;
  • provvedimento che irroga le sanzioni;
  • ruolo;
  • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
  • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  • cartelle di pagamento per vizi propri;
  • fermi di beni mobili registrati;
  • iscrizioni di ipoteche sugli immobili;
  • ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie;
  • silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori.

Le controversie instaurate a seguito di rigetto dell’istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell’accordo di mediazione rientrano nell’ambito di applicabilità della conciliazione.

L’ufficio, all’esito dell’istruttoria, può accogliere, anche parzialmente, o rigettare il reclamo ovvero può formulare una proposta di mediazione.