Processo tributario
È un procedimento giurisdizionale (disciplinato nel d.lgs. 545/1992) sulle controversie di natura tributaria tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria e non è incluso in nessuna delle giurisdizioni indicate dalla Costituzione.
Il procedimento è esercitato dalle commissioni tributarie provinciali e regionali (nei primi due gradi del giudizio) e dalla Corte di Cassazione in un’apposita Sezione Tributaria (per il terzo grado del giudizio).
All’interno del processo tributario possiamo distinguere i seguenti due soggetti:
- ricorrente: destinatario dell’atto che egli impugna;
- difensore tecnico (commercialista, avvocato tributario, ecc..): soggetto destinato alla difesa del “ricorrente”;
- resistente: è il soggetto che ha emesso l’atto impugnato;
- litisconsorzio: è un soggetto che diventa necessario quando l’oggetto del ricorso riguarda imprescindibilmente più soggetti.
Il ricorso viene redatto, a norma di legge, dal difensore tecnico (che riceve conferimento da parte del ricorrente tramite un documento firmato e autenticato dallo stesso difensore tecnico) e deve essere rivolto al giudice indicando:
- commissione tributaria;
- ricorrente (della sua residenza o sede legale, del codice fiscale e dei dati del suo difensore tecnico);
- soggetto contro cui è preposto il ricorso;
- atto impugnato;
- oggetto della domanda;
- motivo del ricorso (causa petendi).
Nel ricorso non deve essere indicato il codice fiscale del ricorrente.
I motivi del ricorso rappresentano i vizi (formali e sostanziali) e il ricorso può essere fatto solo contro quegli atti impugnabili indicati dal legislatore divisi in:
- atti impugnabili autonomamente (cioè per vizi propri);
- atti impugnabili non autonomamente.
Redatto il ricorso si avvio il processo di proposizione notificandolo (entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto contro cui si ricorre) alla controparte mediante notificazione (conoscenza dei giudici mediante costituzione in giudizio):
- postale (raccomandata con ricevuta di ritorno);
- consegna materiale diretta;
- con intervento di pubblico ufficiale (secondo le norme del codice procedura civile);
Il ricorrente deve andare a processo (costituirsi in giudizio) con il difensore tecnico entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al resistente consegnando il fascicolo del ricorso alla segreteria della Commissione di competenza che forma il “fascicolo del processo” e lo sottopone al “Presidente della commissione” che avrà il compito di effettuare l’esame preliminare del ricorso, nella quale verrà controllata l’ammissibilità del ricorso, e verrà fissata la data dell’udienza (da comunicare alle parti con almeno 30 giorni di anticipo).
Le parti possono fino a 20 giorni prima dell’udienza depositare documenti e fino a 10 giorni memorie illustrative. Il doppio termine è stato pensato per dare modo alle parti di predisporre le memorie tenendo conto dei documenti prodotti dall’avversario.
Alla data prefissata, inizia la trattazione della controversia, che può avvenire in pubblica udienza (solo se richiesto dalle parti) o in Camera di Consiglio (cioè in modo pubblico, senza la partecipazione delle parti).
I casi in cui il processo viene impedito di essere svolto sono:
- la sospensione nel caso bisogna aspettare la sentenza di un altro giudice;
- a seguito di eventi interni al processo (ad esempio presentazione di ricorso per ricusazione del giudice, sollevamento di una questione di incostituzionalità, ecc.);
- si verifichi un determinato evento che riguarda la parte che sta in giudizio che impedisca la prosecuzione del processo (ad esempio la morte della parte privata o del suo legale rappresentante);
- l’estinzione di natura processuale o sostanziale (ad esempio rinuncia al ricorso, inattività delle parti e cessazione della materia del contendere).
La risoluzione del processo può avvenire mediante un accordo tra le parti o per conciliazione (transazione tra privato e Amministrazione finanziaria); in caso di conciliazione (può avvenire solo mentre la lite pende in primo grado e può avvenire in udienza o anche al di fuori del processo e si perfeziona con il pagamento della somma dovuta entro 20 giorni o a rate) sono previsti dei vantaggi del contribuente in giudizio come:
- ia riduzione delle sanzioni;
- ia riduzione delle pene per i reati tributari
- la non applicazione delle pene accessorie;
- la compensazione delle spese in giudizio.
Da qualche anno il Processo Tributario è stato sostituito dal PTT (Processo Tributario Telematico).