Mediazione tributaria
È uno strumento deflativo del contenzioso tributario che ha lo scopo di prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al Giudice.
L’istituto della mediazione si applica a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate e alle controversie relative all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all’agente e ai concessionari della riscossione per richiederne la rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
La mediazione può riguardare anche le controversie relative a:
- avviso di accertamento;
- avviso di liquidazione;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- cartelle di pagamento per vizi propri;
- fermi di beni mobili registrati;
- iscrizioni di ipoteche sugli immobili;
- ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie;
- silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori.