IVIE
Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero
È un tributo assoggettato alle persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati.
Il valore degli immobili da prendere come riferimento cambia, a seconda dello Stato in cui è situato l’immobile:
- per i Paesi della UE e/o SEE: il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale del Paese in cui si trova l’immobile e in mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo che risulta dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile;
- per i Paesi extra UE e SEE: il valore dell’immobile è quello presente sull’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
L’aliquota viene calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).
Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro. In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.
L’aliquota scende per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare).
Dall’Ivie è possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) come indicato dall’articolo 165 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).