Indennità di contingenza
È un elemento della retribuzione che aveva il compito di adeguare la retribuzione alla variazione del costo della vita e fu introdotta, in Italia, nell’immediato dopoguerra ad opera del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro).
Dal gennaio 1992 per effetto del Protocollo d’Intesa 31/07/1992 (stipulato tra le parti sociali contrapposte e il Governo) veniva deliberata la fine dell’Indennità di contingenza e da allora viene pagato solo l’importo dell’indennità di contingenza maturata sino a quella data.
Peraltro in molti contratti collettivi l’indennità di contingenza è ormai conglobata nel minimo contrattuale che rappresenta il salario minimo garantito dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Lavoro) applicato per ogni lavoratore o lavoratrice che hanno la stessa qualifica e lo stesso livello di inquadramento.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a se stesso e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa rispetto all’inflazione e all’aumento del costo della vita.
L’indennità prevedeva una somma base uguale per tutti e un’altra variabile a seconda del settore e della qualifica rivestita dal lavoratore, le quali venivano periodicamente aggiornate secondo il meccanismo economico della scala mobile (strumento economico per la politica del salario volto ad indicizzare automaticamente i salari in funzione degli aumenti dei prezzi di alcune merci, al fine di contrastare la diminuzione del potere d’acquisto dovuto all’aumento del costo della vita, secondo quanto valutato con un apposito indice dei prezzi al consumo).