Fondazione
Nel diritto è un ente o un soggetto (fondatore) che con un atto pubblico, o testamento, si istituisce per perseguire uno scopo tramite l’utilizzo di un patrimonio che lo stesso fondatore ha assegnato.
L’ente acquisisce la personalità giuridica con l’iscrizione al registro delle persone giuridiche (registro prefettizio) presso la prefettura territoriale dove avrà sede l’ente stesso.
La gestione patrimoniale e l’attività sono una responsabilità dell’amministratore che non rende conto del suo operato a nessuno (organo consultivo o deliberativo) ma rimane soggetto al controllo dell’autorità amministrativa ed è responsabile verso l’ente secondo le regole del mandato.
La chiusura, o l’estinzione, della fondazione può avvenire soltanto quando questa è stata riconosciuta o che non abbia iniziato la sua attività e per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto e quando lo scopo è stato raggiunto (esaurito) o è divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente.
L’autorità può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore, anziché procedere con l’estinzione della stessa.
L’autorità può dichiarare estinto l’ente o provvedere alla sua trasformazione cercando di rispettare il più possibile la volontà del fondatore; la trasformazione non è ammessa se, nell’atto costitutivo della fondazione, i fatti che vi darebbero luogo siano considerati come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.